Il Giudice sportivo nella seduta del 19 aprile si è così espresso sulla 32ª giornata del campionato di Serie D girone H 2018/19:
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Az Picerno-Taranto: si prende atto del preannuncio di reclamo da parte della società Taranto Fc 1927 Srl avverso l’esito della gara indicata a margine. Nei relativi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atto.
Az Picerno-Taranto: il Giudice sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Taranto Fc 1927 Srl, con il quale si deduce
l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte violente perpetrate da “un gruppo di persone riconducibili alla
società Picerno” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di determinare “l’inevitabile sostituzione degli stessi [e]
una stravolgimento indebito ed illegittimo della formazione titolare”; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Asdp Az Picerno, con le quali si deduce la genericità e infondatezza, nel merito,
del reclamo di controparte; - esaminati gli atti ufficiali di gara e rilevato come da essi emerga un quadro non del tutto coerente con la ricostruzione offerta dal sodalizio reclamante. Se da un lato, infatti, emerge con chiarezza che uno steward della Asdp Az Picerno, aggrediva con un “tirapugni in ferro” alcuni calciatori del Taranto Fc 1927 Srl, dall’altro lato, i calciatori aggrediti
non risultano identificati e, peraltro, uno dei calciatori che il Taranto include tra i “sostituti”, il n. 86 Croce Antonio
successivamente condotto presso l’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza per accertamenti insieme al n. 4 Manzo Stefano e al n. 94 Favetta Ciro; - risulta, invero, espulso dall’arbitro nel corso dell’intervallo, per aver reagito all’aggressione subita da alcuni compagni tentando di
colpire con 3 pugni l’addetto alla sicurezza del Picerno; - rilevato come le condotte emergenti dagli atti ufficiali di gara e riconducibili alla responsabilità dell’Asdp Az Picerno sono già
oggetto di sanzione nel presente comunicato; - rilevato l’insondabilità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una “chiarissima carenza della
necessaria vis psicologica per affrontare il secondo tempo” e, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento
della gara”, anche alla luce del tenore dell’art. 17, comma 1 CGS, ai sensi del quale “Non si applica la punizione sportiva della
perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori
della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.”;
P.Q.M.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Asdp Az Picerno-Taranto Fc 1927 Srl 0-0;
- di addebitare sul conto della Taranto Fc 1927 Srl la tassa di reclamo.
SOCIETÀ
Az Picerno: ammenda di 3000 euro, squalifica del campo di gioco per una gara effettiva (campo neutro e porte chiuse) “per avere un proprio addetto alla sicurezza, durante l’intervallo, nell’area degli spogliatoi, colpito alcuni calciatori della squadra ospite con un tirapugni in ferro. Tale condotta di inusitata violenza, creava un clima di grande tensione rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e l’allontanamento degli addetti alla sicurezza, nonché un ritardo nella ripresa del gioco di circa trenta minuti”.
Audace Cerignola: ammenda di 1000 euro “per avere propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive ed intimidatorie all’indirizzo di un assistente arbitro e per aver rivolto espressioni intimidatorie all’indirizzo dei calciatori avversari, mentre si arrampicavano sulla rete di recinzione. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva per i fatti di cui al CU 61”.
Nardò: ammenda di 500 euro “per avere propri sostenitori rivolto cori offensivi all’indirizzo delle forze dell’ordine”.
Savoia: ammenda di 400 euro “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) nel settore ad essi riservato. Sanzione così determinata in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 95,100,103,121”.
DIRIGENTI
Antico (Nardò): inibizione fino al 20 maggio 2019 “per la indebita presenza nell’area degli spogliatoi, nel corso dell’intervallo, essendo non presente in distinta in quanto soggetto a provvedimento disciplinare di squalifica già comminata con CU nº 124. Il medesimo, al termine della gara, faceva indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro mentre tentava di raggiungerlo, non riuscendovi solo in ragione dell’intervento delle forze dell’ordine”.
Toma (Nardò): inibizione fino al 6 maggio 2019 “per avere, al termine della gara, rivolto con fare minaccioso, espressioni offensive ed ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, mentre cercava di raggiungerlo non riuscendovi in ragione dell’intervento delle forze dell’ordine”.
Calabrese (Az Picerno), De Lucia (Nola): inibizione fino al 29 aprile 2019.
ALLENATORI
Bitetto (Nardò): squalifica per due gare “per avere, al termine della gara, rivolto, con fare minaccioso, espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro”.
Pepe (Sarnese): squalifica per due gare perché “dopo essersi indebitamente allontanato dalla propria panchina, si recava nei pressi di quella avversaria dove rivolgeva espressioni intimidatorie all’indirizzo di un componente la squadra avversaria”.
Triuzzi (Taranto): squalifica per due gare “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara, allontanato”.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Croce (Taranto): squalifica per tre gare “per avere, al termine del primo tempo, in reazione ad un’aggressione subita da alcuni compagni di squadra da un addetto alla sicurezza, tentato di colpire quest’ultimo con tre pugni senza tuttavia riuscirvi”.
Cappa (Audace Cerignola): squalifica per due gare “per avere, in reazione a condotta analoga di un calciatore avversario, spintonato il medesimo”.
Esposito P. (Nola): squalifica per due gare “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
Esposito (Gelbison): squalifica per due gare “per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio”.
Buonocore (Granata): squalifica per due gare perché “calciatore in panchina, vi si allontanava indebitamente per spintonare un calciatore avversario”.
Crispini (Sarnese): squalifica per due gare “per avere rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa”.
Scognamiglio (Sarnese): squalifica per due gare perché “calciatore in panchina, si allontanava dalla stessa e, recatosi presso quella della squadra avversaria, si poneva fronte a fronte con un calciatore avversario”.
Mejri (Gelbison), Tufano (Granata): squalifica per una gara “per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco”.
Ammendola (Gragnano): squalifica per una gara “per doppia ammonizione”.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Addario (Fidelis Andria), Pantano (Sarnese): squalifica per due gare “per essersi spintonato con un calciatore avversario al termine della gara”.
Mirarco (Nardò): squalifica per due gare “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro”.
Fiorentino (Bitonto); Raiola, Grandis e Ragone (Francavilla); Costantino e Nives (Savoia); Foggia e Marotta (Audace Cerignola); Liberti (Pomigliano); Del Prete (Nola); Chiochia (Gelbison); Prinari (Nardò); Lanzolla (Taranto); Cucinotti (Team Altamura): squalifica per una gara “per recidiva in ammonizione”.