Il Giudice sportivo nella seduta del 13 gennaio si è così espresso sulla 11ª giornata del campionato di Serie D girone H 2020/21:
Taranto-Real Aversa: il Giudice sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Asd Real Aversa 1925, con il quale si chiede che
venga accertata e dichiarata “l’irregolarità del terreno di gioco Miani di Ginosa” e per l’effetto inflitta al Taranto Calcio Fc 1927 S.r.l. la punizione della perdita della gara in esame, ovvero, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento parziale, disporre la
ripetizione della gara; - lette le controdeduzioni inviate dalla Taranto Calcio Fc 1927 S.r.l., secondo le quali il reclamo si configura “inammissibile e/o
improcedibile prima ancora che pretestuoso ed infondato”; - rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co.1 e 67, co.4 del Cgs codesto Giudice può giudicare della regolarità
del campo a condizione che il ricorso degli interessati sia “preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio gara,
dalla società all’arbitro”. - rilevato che, nonostante la diversa ricostruzione offerta e meramente asseverata dalla reclamante, il supplemento di rapporto
depositato dall’arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare che: “La gara è iniziata con 10 minuti di ritardo, a
causa di una richiesta scritta presentata da parte della società ospitata (Real Aversa) con la quale la stessa richiedeva la verifica delle dimensioni del campo”, ma che nel mentre la terna era intenta a procedere al necessario rilievo metrico, “la società ospitata
ritirava la richiesta stralciando la richiesta scritta precedente formulata”. - rilevato che sempre alla luce del referto arbitrale, una nuova richiesta veniva presentata dalla società reclamante al direttore di gara
solo nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, secondo una tempistica che non consentiva più alcuna verifica di eventuali
irregolarità già esistenti all’inizio della gara.
P.Q.M.
Delibera:
- di dichiarare inammissibile il reclamo per irregolarità procedurale;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore del Taranto;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della Asd Real Aversa.
SOCIETÀ
Bitonto: ammenda di 500 euro “per avere propri tesserati, al termine della gara, danneggiato la porta dello spogliatoio ad essi riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”.
DIRIGENTI
Iodici (Portici): inibizione fino al 20 gennaio 2021 “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”.
ALLENATORI
De Stefano (Real Aversa): squalifica per due gare “per avere rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa, allontanato”.
Monticciolo (Team Altamura): squalifica per due gare “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un assistente arbitrale, allontanato”.
CALCIATORI ESPULSI
Kanoute (Team Altamura): squalifica per una gara “per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo”.
Sirri (Bitonto): squalifica per una gara per doppia ammonizione.