
© Daniele Nestola
La Corte sportiva d’Appello nazionale a sezioni unite ha reso note le decisioni prese nella riunione di giovedì 18 gennaio 2018. Riportiamo, in particolare, la decisione presa in merito al ricorso del Nardò sulla gara dell’1 ottobre 2017 col Picerno. In sintesi, la Corte ha deciso di rigettare il ricorso dalla società salentina, considerandolo, per la fattispecie posta all’attenzione, non fondato. Il ricorso era già stato ritenuto infondato dal Giudice sportivo nel precedente grado di giudizio. Ad essere in discussione la posizione in campo del calciatore Maurizio Cosentino.
Di seguito il comunicato in forma integrale:
L’Acd Nardò, in data 3.10.2017, propone reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata in Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Cosentino Maurizio.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto infondato il reclamo rilevando che:
- (Omissis) il calciatore summenzionato, tesserato nel corso della stagione 2016/2017 per la società A.C. Lauria, aveva partecipato al Torneo delle Regioni 2016/17 nella rappresentativa del C.R. Basilicata, e che all’esito della gara C.R. Basilicata/C.R. Molise del 10.4.2017, gli era stata comminata la squalifica per 1 gara effettiva, di cui al Com. Uff. n. 4 del 10.4.2017, emesso dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento;
- la summenzionata squalifica non era stata scontata nel Torneo delle Regioni 2016/2017, non avendo il C.R. Basilicata guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo;
- il Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni della categoria Juniores, stabilisce all’art.11 che «le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/17 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residua nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/18»;
- il calciatore Cosentino Maurizio, poiché nato il 18.5.1999, ai sensi del Com. Uff. n. 1/2017 del Dipartimento Interregionale, è in età per poter legittimamente partecipare al Campionato Nazionale Juniores (“calciatori nati dal 1° gennaio 1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età”), in quanto è quest’ultimo il campionato di competenza in cui la sanzione deve essere espiata;
- che Cosentino Maurizio non essendo stato impiegato nella 1a giornata del Campionato Nazionale Juniores 2017/2018, Az Picerno-Francavilla del 16.9.2017, ha regolarmente scontato nel Campionato di competenza del tesserato la squalifica comminata nel Torneo delle Regioni 2016/2017.
Avverso la pronuncia ha proposto gravame l’Acd Nardò.
La ricorrente contesta le argomentazioni del Giudice sportivo, muovendo dal Com. Uff. n. 246 del 3.3.2017 (Stagione Sportiva 2016/2017) emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti, la quale, nell’approvare il Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni delle categorie Juniores, avrebbe violato il dettato normativo posto dall’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.. Secondo l’istante, poiché il Comitato regionale Basilicata era stato eliminato dalla competizione, il calciatore Cosentino Maurizio avrebbe dovuto scontare la sanzione comminata nella Stagione Sportiva 2017/2018. Senonché per la stagione in corso il calciatore ha sottoscritto aggiornamento posizione di tesseramento in favore della società AZ Picerno, dal che deriva che lo stesso calciatore avrebbe dovuto espiare la sanzione in merito, la resistente riconosce legittimità e correttezza della delibera del Giudice sportivo, la quale ha accertato e dichiarato la regolarità ella posizione del calciatore del Picerno, signor Cosentino Maurizio, in occasione dell’incontro oggetto del reclamo. In particolare sostiene che l’espiazione del residuo della squalifica per una giornata sia avvenuta attraverso il mancato impiego del Cosentino nella gara di campionato di competenza, ossia quella del Campionato Nazionale Juniores, dell’attuale stagione 2017/2018, Girone M, tra l’ASD P AZ Picerno e il Francavilla del 16.9.2017, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa contenuta nel Com. Uff. della Lega Nazionale Dilettanti n. 246 del 3.3.2017. Ad avviso della resistente tale comunicato infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe natura di lex specialis rispetto al plesso precettivo delineato dai commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., con ineludibile inapplicabilità di quest’ultimo al caso in esame.
In vero, il Picerno argomenta ulteriormente sostenendo che sarebbe destituita di qualsiasi fondamento l’affermazione secondo la quale nell’ordinamento sportivo esisterebbe una gerarchia di fonti che vedrebbe prevalere i dettami del Codice Giustizia Sportiva sulle disposizioni, di rango inferiore, emanate, di volta in volta, a mezzo dei Comunicati ufficiali. Ritiene, diversamente, che tra i comunicati ufficiali e le carte federali non esisterebbe alcun rapporto di subordinazione degli uni a vantaggio delle altre ma, quasi sempre, i primi costituirebbero una lex specialis la quale derogat legi generali. La convenuta rinvia a titolo esemplificativo ai Comunicati in tema di rilascio di licenze nazionali per l’ammissione delle società ai campionati professionistici. Con riferimento al caso concreto, ne deriverebbe che la disciplina fissata dal Regolamento del Torneo delle Regioni e precisamente quella ad oggetto l’esecuzione delle relative sanzioni, esulerebbe completamente dall’ambito generale predisposto dall’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S., in antitesi a quanto invece vorrebbe far credere la ricorrente, per incentrarsi in maniera esclusiva sui precetti della omogeneità delle competizioni e su quello, supplementare ma ineliminabile, dell’effettività della punizione, da scontarsi in qualsiasi altra gara ufficiale qualora il calciatore squalificato non rientri più nei limiti di età per la categoria giovanile. Conclude pertanto per la richiesta del rigetto del ricorso in analisi e con totale conferma della gravata decisione.
Riguardo alla richiesta preliminare della resistente, questa Corte ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché non sottoscritto dal legale rappresentante del sodalizio istante, atteso che è in atti procura conferita all’avv. Ferrari dal sig. Fanulli, legale rappresentante pro tempore del Nardò, e posta in calce al preannuncio di ricorso; il che rende pienamente legittimo il reclamo (cfr. sul punto artt. 182 e 83, comma 3, c.p.c.; art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011; Cass., Sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28337). Per altro verso, la questione va attentamente valutata nel merito.
In prima battuta va chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dal Picerno, esiste ed è cristallina una gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale, come indicato dall’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile». Ne deriva che il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti per il Torneo delle Regioni del 3.3.2017 n. 246 non può porsi in contrasto rispetto a quanto previsto da norma sovraordinata, qual è l’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.
Vero è, infatti, che la LND ha facoltà di disciplinare in maniera autonoma i propri tornei, individuando in particolari casi eventuali modifiche alla regolamentazione generale, ma altrettanto vero è che questa non può, nella maniera più assoluta, derogare alla normativa che il Codice di giustizia sportiva detta in tema di esecuzione delle sanzioni.
La resistente in realtà sembra confondere le fonti di produzione con le fonti di cognizione delle norme sportive. Non è posto in discussione che i Comunicati Ufficiali rappresentino lo strumento con il quale la Federazione e i suoi Organi, come le Leghe, rendono pubblici e comunicano ai propri tesserati provvedimenti e discipline organizzative in diverse materie: dal rilascio delle licenze nazionali, alle modiche dello Statuto, del Codice di Giustizia Sportiva, o dei regolamenti di specifici tornei. La pubblicazione dei Comunicati ufficiali costituisce, pertanto, un’attività preordinata alla conoscibilità delle norme sportive. I Comunicati ufficiali, dunque, sono senza dubbio da considerare quali mere fonti di cognizione.
Diversamente, ciò che rileva ai fini della collocazione gerarchica di ogni disposizione normativa è l’Organo di produzione che la emana e che, di conseguenza, ne individua la graduazione, ossia, a seconda dei casi, il Consiglio federale, il Consiglio di LNP, il Consiglio di LND e così via. In base all’Organo dal quale la disposizione promana, dunque, è possibile individuare l’ordine gerarchico della norma, secondo quanto previsto dal citato art. 2 dello Statuto federale. Ordine gerarchico che determina la forza attiva, ossia la capacità di abrogare norme anteriori, e la forza passiva della regola, ossia la resistenza delle norme prodotte al sopravvenire di fonti successive che non siano dotate della medesima forza o di forza superiore, come nel caso di specie.
In questa prospettiva si pone altresì la recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. Nella pronuncia dell’8 maggio 2017 si afferma che: «non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport – la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. È vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC […] delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante». Sì che è evidente che il criterio gerarchico prevale su quello di specialità: la regola gerarchicamente superiore (art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.) prevale sulla regola speciale inferiore (Com. Uff. LND n. 246).
La LND, mediante il Com. Uff. del 3.3.2017 n. 246 ad oggetto il Regolamento del Torneo delle Regioni, ha statuito all’art. 11 che «le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016/2017. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/2018». Orbene, riprendendo le considerazioni esposte e l’orientamento del Collegio di Garanzia nel prefato arresto, si palesa in maniera evidente un ‘eccesso di delega’ da parte della Lega nazionale dilettanti nell’avere licenziato un testo nel quale è stato omesso di indicare una clausola di salvezza che richiamasse nello specifico l’art. 22, comma 6, C.G.S., di fatto superato dalla disposizione in parola in maniera non legittima.
A ciò si aggiunga altra valutazione, che nasce dalla lettura dell’art. 19, comma 11.1, C.G.S. e che conduce anche alla risoluzione del caso che occupa. La norma appena richiamata afferma infatti che «[l]e sanzioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni». Ne deriva che anche su questo punto la LND nell’emanazione del Com. Uff. n. 246 abbia peccato per ‘eccesso di delega’, autorizzando in sostanza l’esecuzione della sanzione nel «campionato di competenza del tesserato», nel caso in cui le squalifiche non fossero scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017, là dove, al contrario, seguendo la lettera della norma (ribadiamolo, l’art. 19, comma 11.1., C.G.S.), si ritiene che la squalifica di un calciatore irrogata a seguito di una gara del Torneo delle Regioni debba necessariamente essere scontata in tale competizione e in nessun’altra.
Il ricorso, dunque, dell’Acd Nardò, per la fattispecie posta all’attenzione di questa Corte, non è fondato, in virtù del fatto che, pur prevalendo l’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S. sul Com. Uff. LND, n. 246 del 3.3.2017, va applicato in questo caso l’art. 19, comma 11.1, C.G.S., ragion per cui il calciatore Cosentino Maurizio dovrà scontare, se ancora in età, la sanzione della squalifica di 1 gara solamente nel Torneo delle Regioni stagione 2017/2018.
Per questi motivi, la CSA, Sezioni Unite, rigetta il ricorso come proposto dall’Acd Nardò. Dispone addebitarsi tassa reclamo.