Il Giudice sportivo nella seduta del 14 gennaio si è così espresso sulla 14ª giornata dei gironi B e C del campionato di Seconda Categoria pugliese 2019/20:
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 05/01/2020 GC San Severo-Ascoli Satriano: preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società Asd GC San Severo si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Gara del 15/12/2019 Savelletri-Arcobaleno Triggiano: il Giudice sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- la società Asd Savelletri trasmetteva con fax del 16.12.2019 e con Pec del 17/12/2019 – ore 17.12 – preannuncio di reclamo rispettivamente al Giudice Sportivo e alla società Asd Arcobaleno Triggiano;
- che l’art. 67 primo comma del Cgs in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall’abrogato art. 46 Cgs, ha previsto espressamente che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- che il secondo comma dell’art, 67 del Cgs in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”;
- che in via transitoria l’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che, relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad applicarsi sino all’01/07/2020 le disposizioni previgenti;
- che nella fattispecie la società istante ha trasmesso tardivamente alla società controinteressata il preannuncio del ricorso nei termini di cui all’art. 67 Cgs.
Tanto premesso
DELIBERA
- di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-3 in favore dell’Asd Arcobaleno Triggiano;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
Gara del 15/12/2019 Grumese-FC Santeramo: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato alla controparte, la società Fc Santeramo chiedeva l’applicazione dell’art. 10 CGS, per aver la società ASD Grumese 1919 effettuato nel corso della gara n. 6 sostituzioni anziché 5 come previsto dalla normativa vigente;
- dall’esame del referto arbitrale e del supplemento di rapporto reso dallo stesso, risulta che la società Asd Grumese 1919 ha effettuato le seguenti sostituzioni: 1) Al 47 del primo tempo il n. 14 (Policelli) al posto del n. 3 (Vinciguerra); 2) Al 1 del secondo tempo il n. 17 (Iacobellis G.) al posto del n. 5 (Geronimo); 3) Al 12 del secondo tempo il n. 19 (Campanelli) al posto del n. 10 (Chimenti); 4) Al 12 del secondo tempo il n. 13 (Santeramo) al posto del n. 9 (Mangialardi); 5) Al 26 del secondo tempo il n. 16 (Stallone) al posto del n. 17 (Iacobellis G.); 6) Al 33 del secondo tempo il n. 15 (Proscia) al posto del n. 4 (Errico), contravvenendo alla normativa vigente che ne prevede un massimo di cinque.
Tutto ciò rilevato,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Fc Santeramo;
- di comminare alla società Asd Grumese 1919 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Fc Santeramo;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del gravame.
Gara del 19/12/2019 Spartan Boys-Savelletri: il Giudice sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- con fax del 20/12/2019 – la società Apd Spartan Boys trasmetteva preannuncio di reclamo al Giudice sportivo;
- che l’art. 67 primo comma del Cgs in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall’abrogato art. 46 Cgs, ha previsto espressamente che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- che il secondo comma dell’art, 67 del Cgs in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”;
- che in via transitoria l’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che, relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad applicarsi sino all’01/07/2020 le disposizioni previgenti;
- che nella fattispecie la società istante ha omesso di trasmettere alla società controinteressata il preannuncio del ricorso nei termini di cui all’art. 67 Cgs.
Tanto premesso
DELIBERA
- di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-1 in favore della Asd Savelletri;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Grumese: perdita della gara.
(Vedi delibera su riportata)
Atletico Pezze: ammenda di 400 euro perché “tifosi riconducibili alla società attendevano fuori dall’impianto di gioco il direttore di gara. Uno di questi tifosi lanciava una pietra contro l’autovettura dell’arbitro”.
San Pietro Vernotico: ammenda di 50 euro perché “spogliatoio arbitro privo di acqua calda”.
MASSAGGIATORI
Amati (Atletico Pezze): squalifica fino al 30 gennaio 2020.
Fasini (Vernole): squalifica fino al 23 gennaio 2020.
ALLENATORI
Cardone (Atletico Pezze): squalifica fino al 16 febbraio 2020.
Di Palo (NT Cellamare): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
Siciliano (San Cassiano): squalifica fino al 31 maggio 2020 perché “a seguito del provvedimento di espulsione per condotta antisportiva tenuta nei confronti di un calciatore di una squadra avversaria, spingeva violentemente il direttore di gara causandogli forte dolore alla schiena”.
Desiderato e Martella (Alessano), Amodio e Pannarale (Civitas Conversano), Galati e Siciliano (San Cassiano), Giannone (Vernole): squalifica per due gare.
CALCIATORI NON ESPULSI
D’Amico e Desiderato (Alessano): squalifica per due gare.
(A fine gara)
Desiderato (Alessano), Pastore (Arcobaleno Triggiano), Petragallo (FC Santeramo), Ceci (Fragagnano), Carrera (Hellas Laterza), Gesuito (NT Cellamare), Monteduro (San Cassiano), Conte (SG Surbo): squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.