Il Giudice sportivo nella seduta del 5 marzo si è così espresso sulla 25ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone B 2018/19:
Gara del 17/02/2019 Novoli-SF Leverano: il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’Acd Salento Football chiedeva di disporsi la ripetizione della gara, per un presunto errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara. Rimarcava che prima della segnatura di una rete da parte dell’Asd Novoli sarebbero stati presenti nell’area di rigore due palloni, che avrebbero influito in modo essenziale sull’esito finale dell’azione. Trasmetteva proprie controdeduzioni l’Asd Novoli con fax del 01/03/2019, rimarcando l’inconferente richiamo ad opera della ricorrente della regola 9 del Giuoco del Calcio, dovendosi di contra far riferimento alla Regola 5 che regolamenta l’ipotesi di interferenza esterna, fra cui rientra quella della presenza di un secondo pallone sul terreno di gioco durante la gara.
- Sosteneva altresì che, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo non può giudicare fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi – ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.
- Rileva questo Giudice Sportivo che l’Arbitro – nell’ambito del supplemento di rapporto reso il 17/02/2019 – ha espressamente dichiarato che “al 5′ del secondo tempo, in occasione della rete della squadra di casa, era presente a gioco in svolgimento in area di rigore un secondo pallone giudicato da me ininfluente ai fini del prosieguo dell’azione”. Rimarca pertanto il Giudice sportivo di non poter assumere alcuna autonoma decisione in merito, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Dà altresì atto che è stata comminata l’inibizione al sig. Frassanito Marco (SF Leverano) fino al 21/03/2019, in quanto a fine gara un soggetto non inserito in distinta – ma qualificatosi come vicepresidente della squadra – ha proferito espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di un assistente dell’arbitro.
- Tale sanzione va revocata, non avendo l’arbitro identificato personalmente il tesserato in questione.
Tanto premesso
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dall’Acd Salento Football e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore dell’Asd Novoli;
- di revocare l’inibizione fino al 21/03/2019 comminata al dirigente Frassanito Marco (SF Leverano);
- di comminare all’Acd Salento Football l’ammenda di € 200 per la presenza a fine gara di un soggetto non identificato – che proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di un assistente dell’arbitro;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Atletico Tricase: ammenda di 400 euro perché “propri tifosi facevano esplodere due petardi senza conseguenze (prima recidiva)”.
SF Leverano: ammenda di 300 euro. (Vedi delibera su riportata)
MASSAGGIATORI
Gervasi (LM Scorrano): squalifica fino al 14 marzo 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Cota (Atletico Racale): squalifica per due gare.
Presicce (LM Scorrano): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Sforza (Brilla Campi): squalifica per una gara. (A fine gara)
Fonte, Floro e Usman (Ostuni); Portaluri (Maglie); Caravaglio (Brilla Campi); Striano (Taurisano): squalifica per una gara “per recidiva in ammonizione”.