Riportiamo di seguito la sentenza del Tribunale federale territoriale Puglia sul procedimento che ha visto coinvolto il presidente Mario Centrone e la società del Polimnia.
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal presidente Giancarlo De Peppo, da Gioacchino Ghiro (relatore) e da Costantino Livio (componente), con Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. 106 pfi 19-20, e esaminato all’udienza del 16.12.2019
Premesso
- che in relazione al procedimento iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 10/07/19 oggetto del deferimento comunicato a questo Tribunale il 18.11.2019 la cui udienza per la trattazione è stata notificata il 22 novembre 2019 al sig. Centrone Mario nella sua qualità di presidente della società Pol. Polimnia Calcio (matr. 70782) nonché alla società Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta;
- che al sig. Centrone Mario, nella predetta qualità, è stata contestata la violazione dell’artt. 1 bis, commi 1 del previgente C.G.S. (trasfuso nell’art. 4, comma 1del vigente C.G.S.) e art. 8, commi 9 e 10, del previgente C.G.S. (trasfuso nell.art.31, commi 6 e 7 del vigente C.G.S.), in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione, alla delibera del Collegio Arbitrale c/o la LND riguardante la vertenza nr. 11/89 (2017/2018) tra l’allenatore Francesco Mongelli e la polisportiva Polimnia Calcio, emessa all’esito del predetto contenzioso di cui alla riunione del 11.10.18 sul C.U. nr. 572018 e trasmessa con nota del 15.10.18 dallo stesso Collegio Arbitrale;
- che alla società Pol. Polimnia Calcio è stata contestata a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente C.G.S. , (trasfuso nell’art. 6, comma 1 del vigente C.G.S.) per gli illeciti disciplinari ascritti al suo presidente in carico al momento dei fatti contestati;
- che alla udienza del 16.12.2019 si presentava, difesa dall’avv. Andrea Ricchiuto presente, il sig. Centrone Mario in proprio e quale rappresentante della società Pol. Polimnia;
- che le parti concordavano l’applicazione delle sanzioni ridotte ai sensi dell’art.127 C.G.S. e nella specie chiedevano applicarsi le seguenti sanzioni: per il sig. Centrone Mario mesi quattro di inibizione; per la società Pol. Polimnia calcio Euro 500,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2019/20.
Motivazione della decisione
Dalla analisi degli atti la richiesta di applicazione concordata delle sanzioni è legittima e merita accoglimento nei termini indicati e sottoscritti dalle parti in udienza. Quanto al merito della vicenda si rileva che dalla documentazione in atti, oggetto di indagine della Procura Federale acquisita al fascicolo, emerge per tabulas la responsabilità del presidente Centrone Mario e, quindi, della società Pol. Polimnia Calcio.
Infatti a seguito dell’espletamento del Collegio Arbitrale, istituito presso la Lnd per risolvere la vertenza nr. 11/89 (2017-18) sorta tra il sig. Mongelli Francesco e la società in relazione al mancato pagamento della somma di € 2.003,50, a titolo di emolumento in favore del Mongelli, la società Polimnia veniva condannata al pagamento della pretesa creditoria – maggiorata del tasso legale di interesse) in favore del sig. Mongelli. Tale decisione veniva presa il giorno 11.10.2018 e pubblicata sul C.U. nr. 5/2018 e notificata alla società soccombente il 15.10.2018.
La citata società nella persona del suo presidente del sig. Centrone Mario, aveva l’onere di ottemperare al Deliberato del Collegio Arbitrale entro e non oltre 30 giorni, così come appunto stabilito nella decisione del lodo. Detto adempimento, com’è ha dimostrato la Procura Federale a seguito della sua indagine non è stato effettuato nei termini. In conclusione, quindi ne discende in modo irrefutabile e diretto la responsabilità piena del sig. Centrone e per la società Polimnia dallo stesso rappresentata e diretta per il mancato adempimento con connessa violazione delle citate norme del C.G.S. e delle N.O.I.F.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 C.G.S. dispone infliggersi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Centrone Mario mesi 4 di inibizione;
- per la società Pol. Polimnia calcio Euro 500,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2019/20.
Dispositivo con decisione contestuale ai sensi dell’art.73 comma 4° C.G.S.
Ordinanza non impugnabile.