Il Giudice sportivo nella seduta del 28 novembre si è così espresso sulla 10ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese gironi A, B e C:
Gara Soleto-Taurisano del 05/11/17: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che:
- con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente notificato alla controparte – la POL. D. CALCIO SOLETO adiva questo Giudice Sportivo chiedendo di comminare alla soc. A.S.D. TAURISANO 1939 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in suo favore, avendo la soc. ospite indicato illegittimamente 9 calciatori di riserva nella propria distinta, in luogo di 7;
- la reclamante presume che sia stata violata la regola 3 punto 8 del regolamento del giuoco del calcio – pubblicato sul CU 44/A della FIGC datato 04/08/2017 – e che la soc. controinteressata sia risultata avvantaggiata nella scelta delle sostituzioni da operare.
Rileva questo Giudice sportivo che: l’art. 23 pubblicato sul comunicato ufficiale n. 1 dell’01/07/2017 dal Comitato Regionale Puglia FIGC – LND intitolato “SOSTITUZIONE CALCIATORI”, afferma che “le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata)”;
in tale comunicato non è espressamente indicata la sanzione conseguente all’indicazione di un numero di calciatori di riserva superiore a quello su indicato; l’art. 17 CGS tipizza le ipotesi che determinano la punizione sportiva della perdita della gara e le medesime non sono assoggettabili ad applicazione analogica.
Tanto premesso
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dalla soc. POL. D. CALCIO SOLETO e di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, stante la peculiarità del caso esaminato;
- di confermare il risultato di 0-1 conseguito sul campo in favore della soc. A.S.D. TAURISANO 1939;
- di comminare alla soc. A.S.D. TAURISANO 1939 l’ammenda di euro 200 per l’erronea compilazione della distinta di gara.
SOCIETÀ
Canosa: ammenda di 300 euro. (“Propri tifosi, a gioco fermo, lanciavano bottiglietta di acqua piena colpendo in pieno volto un calciatore della squadra avversaria“).
Sanctum Nicandrum: ammenda di 50 euro. (“Assenza di acqua calda spogliatoio ospiti“).
DIRIGENTI
Lamanna (Canosa), Errico (Città di Racale), Spadavecchia (Manduria), Vincenti (Memory Campi): inibizione fino al 7 dicembre 2017.
ALLENATORI
Leone (Brilla Campi): squalifica fino al 7 dicembre 2017.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Leleuso (FC Capurso): squalifica per tre gare. (“Al 48′ del secondo tempo tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi grazie all’intervento di due compagni di squadra“).
Riso (Nuova Squinzano), Cianci (FC Capurso), Quarta (Futura Monteroni), Cuppone (Seclì): squalifica per due gare.
Patruno (Brilla Campi), Lorusso (FC Capurso), Antonazzo (Futura Monteroni), Zingarelli (Stornarella): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Pagliara (Nuova Squinzano), Sambati (Atletico Veglie), Schito (Soleto), Anelli (FC Capurso), Pipitone (Giovinazzo), Cezzi (Memory Campi), Lisi (Savelletri), Santarelli (Sporting Apricena), Loconte (Virtus Andria): squalifica per una gara.