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La Corte sportiva d’Appello territoriale, nelle riunioni del 17 e del 19 aprile 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Casarano-Bitonto del 15/04/2018: reclamo della Us Bitonto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 80 in data 17/4/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- lette le controdeduzioni trasmesse a mezzo fax in data odierna dalla società Ssd Casarano Calcio Srl;
- rilevato che il reclamo proposto dalla società Us Bitonto non è fondato perché non conforme a quanto ufficialmente affermato dall’Ufficio Tesseramenti Figc Roma con nota del 5/4/2018 con cui ha confermato la efficacia del tesseramento del calciatore Pluchino Pierre Alexander (23/1/1989) a far tempo dal 5/4/2018, quindi prima della disputa della gara in epigrafe citata alla quale ha preso parte validamente il suddetto calciatore.
P.Q.M.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Us Bitonto;
- confermarsi il risultato di 1-0 in favore della società Ssd Casarano Calcio Srl
- per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO COPPA PROVINCIA
Reclamo dell’Asd New Banana Club Ceglie del 16.04.2018 avverso la squalifica dei calciatori Roberti Giovanni (sino al 31.05.2018) e Chirico Giuseppe (sino al 03.05.2018) assunta con decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia – Delegazione Provinciale di Lecce n. 43 del 12.04.2018.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo come proposto;
- Considerato che il comportamento del calciatore Chirico Giuseppe è qualificabile come mera imprecazione, sebbene volgare e irriguardosa;
- Considerato che il calciatore Roberti Giovanni ha, invece, rivolto parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara ed al termine della partita gli ha rivolto, in prossimità dello spogliatoio, ulteriori parole minacciose volgari dettate, verosimilmente, da frustrazione ma non esitate in comportamenti violenti;
- Considerato che il direttore di gara ha potuto lasciare il campo e far rientro a casa senza difficoltà, tant’è che non ha segnalato nulla quanto al comportamento dei dirigenti della ricorrente e dei suoi tifosi;
- Ritenuto di dover adeguare la sanzione alla reale entità degli addebiti, anche in considerazione dell’assenza di precedenti specifici;
- Ritenuto, pertanto, che le sanzioni inflitte possano essere ridotte tenuto conto delle distinte condotte come sopra descritte e qualificate;
- tutto quanto innanzi considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, in parziale accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto, ed in riforma della decisione di prime cure impugnata;
DELIBERA
- squalificarsi il calciatore Chirico Giuseppe sino a tutto il 9.04.2018;
- squalificarsi il calciatore Roberti Giovanni sino a tutto il 4.05.2018;
- per l’effetto, non addebitarsi alcuna tassa a carico della società reclamante.