La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 4 febbraio 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Mesagne-San Severo del 25/11/2018: reclamo della Asd Mesagne Calcio 2011 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 17/1/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rileva la Corte che il reclamo proposto dalla società Asd Mesagne Calcio 2011 vada rigettato ancorché con diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Primo Giudice di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 del 17/1/2019;
- dagli accertamenti eseguiti, è infatti risultato che “l’illuminazione del Campo Comunale A. Guarini di Mesagne alla data odierna (15/1/2019 ndr) non risulta omologata” (testuale della nota del 15/1/2019 del Comitato Regionale Puglia LND prot. 402VT/as) ne deriva che l’accensione dell’impianto di illuminazione (pacificamente non omologata) effettuata prima della interruzione verificatasi al 44° del 2° tempo della gara succitata è illegittima ed irregolare perché eseguita in violazione dell’art. 59 N.O.I.F. a nulla rilevando quindi il comportamento commissivo e omissivo, attribuito dal Primo Giudice alla società ospitante Mesagne (per non aver fatto tutto il possibile per il ripristino dell’illuminazione del campo di gioco, già irregolare sin dal momento dell’accensione che ha preceduto l’interruzione);
- ne deriva che la gara in epigrafe citata, deve ritenersi irregolare (ex art. 17 Codice di Giustizia Sportiva) a seguito e per effetto dell’accensione e utilizzazione dell’irregolare impianto di illuminazione non omologato, costitutivo quindi di un fatto che ha influito sul regolare svolgimento di quella parte di gara in cui è stato utilizzato l’impianto di illuminazione prima che si verificasse lo spegnimento che ha reso necessaria l’interruzione della gara, punibile quindi ai sensi dell’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva – così come statuito dal Giudice Sportivo con il suo provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 57 del 17/1/2019 – con il risultato di 0-3 in favore della squadra Usd Alto Tavoliere San Severo, anche in considerazione della norma che prevede l’accensione di impianto di illuminazione solo se omologata.
P.Q.M.
DELIBERA
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Mesagne Calcio 2011 e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Ginosa-Audace Barletta del 17/01/2019: reclamo della Gsd Audace Bartletta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Cormio Davide di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 24/1/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale risulta in maniera inequivocabile l’espressione discriminatoria e di denigrazione manifestata dal calciatore Cormio Davide nei confronti del calciatore Leigh Musa (additandolo quale “negro di merda”);
- ritenuta applicabile ai sensi dell’art. 11 n. 2 Codice di Giustizia Sportiva la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata;
P.Q.M.
DELIBERA
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Gsd Audace Barletta e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Atletico Veglie-Memory Campi del 25/11/2018: reclamo della Apd Memory Campi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 13/12/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che con ulteriore supplemento di rapporto, l’arbitro ha precisato che l’impianto di illuminazione non omologato (ancorché modesto e composto da pochi pali provvisori) è stato abusivamente utilizzato, sin dall’inizio della gara, nonostante la mancata omologazione così come attestato dalla sezione Ufficio Impianti Sportivi del Comitato Regionale Puglia del 28/1/2019, dal quale risulta “illuminazione non omologata del Campo Comunale Minetola Veglie”;
- considerato pertanto che l’accensione dell’l’impianto di illuminazione è stata illegittima perché eseguita in violazione dell’art. 59 N.O.I.F. che ha reso la gara irregolare (ex art. 17 Codice di Giustizia Sportiva) costituendo quindi un fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara punibile quindi ai sensi dell’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva con il risultato di 0 – 3 in favore della società Apd Memory Campi e non della società Asd Atletico Veglie così come ritenuto dal Primo Giudice, anche in considerazione della violazione della norma (art. 59 N.O.I.F. ) che prevede l’accensione di impianto di illuminazione solo se omologata.
P.Q.M.
DELIBERA
- La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma dell’impugnato provvedimento di rigetto del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 13/12/2019 accoglie il reclamo e infligge alla società Atletico Veglie la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della società Memory Campi;
- non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FOGGIA
Gara Poggio Imperiale-Ascoli Satriano del 20/01/2019: reclamo della Asd Poggio Imperiale Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 50,00, inibizione allenatore Giuliani Vincenzo e
dirigenti D’Amato Vincenzo e D’Atena Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 24/01/2019 della Delegazione Provinciale di Foggia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti premesso che non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate ai sensi dell’art. 34 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato che non sono impugnabili ai sensi dell’art 45 n. 3 lett. D) e art. 45 n. 3 Lett. B) l’ammenda di € 50,00 e la inibizione all’allenatore Giuliani Vincenzo;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante in merito alla inibizione dei dirigenti D’Amato Vincenzo e D’Atena Antonio non ha trovato conferma negli atti ufficiali ma ampia smentita per cui adeguate ai fatti occorsi si appalesano le sanzioni inflitte dal Primo Giudice;
P.Q.M.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società Asd Poggio Imperiale Calcio per l’ammenda di € 50,00 e per la inibizione all’allenatore Giuliani Vincenzo ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettere D e B;
- Respingersi nel resto le impugnate decisioni e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.