La Corte sportiva d’Appello, nella riunione del 2 ottobre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti sui campionati di Eccellenza e Promozione pugliese e sulla Coppa Italia di Eccellenza:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GARA AVETRANA-BITONTO del 17/09/2017: reclamo della US BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Dirigente MORGESE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 22 in data 21/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti considerato che l’episodio addebitato al sig. MORGESE Francesco può ritenersi di modesta rilevanza per cui più adeguata si appalesa la sanzione della inibizione fino al 31/10/2017;
Delibera
- Ridursi al 31/10/2017 la inibizione inflitta al sig. MORGESE Francesco;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA MONTE SANT’ANGELO-FORTIS ALTAMURA del 24/9/2017: reclamo della ASD FORTIS ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore ABRESCIA Onofrio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 28/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata.
Delibera
- Respingersi il reclamo proposto dalla società ASD FORTIS ALTAMURA;
- per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
COPPA ITALIA ECCELLENZA
GARA BITONTO-ATLETICO VIESTE del 21/9/2017: reclamo della U.S. BITONTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore MANZARI Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 25/9/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara;
Delibera
- Ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore MANZARI Gennaro;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.