Il Giudice sportivo nella seduta del 15 gennaio si è così espresso sulla 19ª giornata del campionato di Serie D girone H 2018/19:
Fbc Gravina-Ssd Fidelis Andria del 16 dicembre 2018: il Giudice sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Ssd Fidelis Andria con il quale si richiede che
venga inflitta al Fbc Gravina la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la
ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: i) il calciatore Potenza Francesco del Fbc Gravina, subentrato al 28’ del secondo tempo con il n. 13, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto inserito nella lista di
svincolo suplletiva presentata dalla società il 14 dicembre 2018 e, di conseguenza, non più tesserato presso il sodalizio; - lette le controdeduzioni depositate dal Fbc Gravina in cui si nega che la proposta di svincolo sia mai stata spedita
elettronicamente e divenuta definitiva; - letta la dichiarazione del 7 gennaio 2019 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del
Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore Potenza Francesco
è regolarmente tesserato per il Fbc Gravina, dal 7 luglio 2018.
P.Q.M.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 4-1;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della Ssd Fidelis Andria.
Asd Calcio Pomigliano-Taranto Fc 1927 del 16 dicembre 2018: il Giudice sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Asd Calcio Pomigliano con il quale si
deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro,
per avere ammonito, e conseguentemente espulso per doppia ammonizione, il calciatore Girardi Domenico, per
comportamento antisportivo; - lette le controdeduzioni depositate dal Taranto Fc 1927, con le quali si eccepisce l’inammissibilità e infondatezza del
reclamo avversario; - la tesi del sodalizio reclamante è che il calciatore, sanzionato per essere rientrato in campo dopo aver ricevuto cure mediche
senza la necessaria autorizzazione del direttore di gara, in realtà era stato da quest’ultimo autorizzato; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società
reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono chiaramente inammissibili;
P.Q.M.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Asd Calcio Pomigliano-Taranto Fc 1927 0-1;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della Asd Calcio Pomigliano.
DIRIGENTI
Continisio (Team Altamura): inibizione fino al 23 gennaio 2019. (“Per condotta non regolamentare, allontanato“).
ALLENATORI
Cozza (Team Altamura): squalifica per tre gare. (“Allontanato per avere, nel corso dell’intervallo, protestato con termini offensivi nei confronti di un assistente arbitro, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale con fare intimidatorio. Invitato ad allontanarsi reiterava le proteste nei confronti di un assistente arbitro“).
Capparelli (Pomigliano): squalifica per una gara. (“Per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato“).
Cimino (Gravina): squalifica per una gara. (“Per essere entrato di circa cinque metri sul terreno di gioco protestando nei confronti di calciatori avversari“).
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Ferrara (Pomigliano): squalifica per una gara. (“Per doppia ammonizione“).
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Mbida (Gravina), Conte ed Esposito (Az Picerno), D’Anna (Nola): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).