Il Giudice sportivo nella seduta del 25 febbraio si è così espresso sulla 18ª giornata del girone A e sulla 20ª giornata dei gironi B e C del campionato di Seconda Categoria pugliese 2019/20:
Gara del 09/02/2020 Atletico Azzurri Santa Rita-FC Santeramo: il Giudice sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- con fax del 11/02/2020 ore 16.19 la società Fc Santeramo trasmetteva preannuncio di reclamo al Giudice sportivo;
- la società contro interessata faceva pervenire in data 20/2/2020, ritualmente trasmessa alla ricorrente controdeduzioni in merito al ricorso presentato;
- l’art. 67 1º comma del Cgs in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall’abrogato art. 46 Cgs, ha previsto espressamente che “Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- il secondo comma dell’art, 67 del Cgs in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che “Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In caso n mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non e tenuto a pronunciare”;
- in via transitoria l’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che, relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad applicarsi sino all’01/07/2020 le disposizioni previgenti;
- nella fattispecie la società istante ha trasmesso all’ufficio del Giudice sportivo il preannuncio di reclamo dopo le ore 24 del giorno feriale successivo al giorno in cui si è svolta la gara e, pertanto, non rispettando quanto previsto dall’art. 67 1 comma Cgs vigente;
Tanto premesso
DELIBERA
- di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-0 in favore della Usd Atletico Azzurri Santa Rita;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
AC Palese: ammenda di 100 euro perché “prima dell’inizio della gara propri sostenitori accendevano due fumogeni e facevano esplodere diversi petardi”.
DIRIGENTI
Grieco (Atletico Pezze): inibizione fino al 27 marzo 2020.
Santeramo (Grumese), Campanile (Civitas Conversano), Fiorello (San Pietro Vernotico), Santolupo (Virtus Castelluccio): ammonizione.
ALLENATORI
Del Mastro (AC Palese): squalifica fino al 12 marzo 2020.
Cardone (Atletico Pezze): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
De Santis (SG Surbo): squalifica fino al 31 maggio 2020 perché “colpiva con una manata un giocatore avversario in pieno volto per proteggere il pallone durante un azione di gioco. A seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara proferendo frasi ingiuriose spingendolo lievemente. Dopo circa quattro minuti rientrava sul terreno di gioco e tirava uno schiaffo a mano aperta nei confronti del portiere della squadra avversaria. A seguito di tanto si creava una rissa che veniva sedata dall’intervento dei dirigenti. Al termine della gara sostava nei pressi dello spogliatoio del direttore di gara continuando a proferire frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara”.
Mesecorto (AC Palese): squalifica per sei gare perché “in seguito ad una decisione tecnica dell’arbitro proferiva nei suoi confronti parole ingiuriose, irriguardose e gravemente minacciose, ed inoltre spingeva il direttore di gara ponendo le mani sul suo petto facendolo indietreggiare di circa due metri. A seguito dell’esibizione del cartellino rosso continuava con le frasi minacciose e tentava di aggredire l’arbitro, azione che non terminava per l’intervento del capitano della squadra Alter Calcio Palese”.
Saracino (AC Palese): squalifica per sei gare perché “a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro entrava sul terreno di gioco, senza autorizzazione dello stesso e lo spingeva ripetutamente facendolo indietreggiare di alcuni metri. Inoltre proferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nonché minacciose nei confronti del direttore di gara”.
Polito (SG Surbo): squalifica per due gare.
Fracchiolla (Ruvese), Lovino e Rubino (Savelletri), D’Amore (SD Parabita), Quitadamo (United Monte Sant’Angelo): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
De Pascalis (Alessano), Cosi (AP Specchia), Musa (Atletico Pezze), Lovecchio (Hellas Laterza), De Benedictis (NT Cellamare), Mastria (Polisportiva Neviano), De Palma (Ruvese), De Giorgi e Vedruccio (San Cassiano), Cavalcante (San Pietro Vernotico), Mandorino (SD Parabita), Polito (SG Surbo), Paladini (Vernole): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.