Il Giudice sportivo nella seduta del 5 marzo si è così espresso sulle gare del 3 marzo del campionato di Seconda Categoria pugliese 2018/19:
Gara del 24/02/2019 Grumese-Virtus Castelluccio:
- esaminati gli atti ufficiali – ivi compreso il supplemento di rapporto reso dall’arbitro in data 05.03.2019;
- rilevato che al 30′ del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere la gara ed a rientrare negli spogliatoi in quanto, a seguito di un fallo di gioco, si era verificata una rissa che ha coinvolto i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società;
- che durante la sospensione della partita, il direttore di gara convocava nello spogliatoio i capitani delle due squadre nei confronti dei quali notificava i provvedimenti disciplinari non assunti precedentemente sul terreno di gioco e rappresentava che esistevano le condizioni necessarie per poter riprendere la gara;
- che, a fronte della disponibilità conseguentemente espressa dal capitano della squadra di casa a riprendere il gioco, l’arbitro registrava il diniego da parte del capitano della squadra ospite alla stregua dell’asserita mancanza delle condizioni idonee di sicurezza per portare a termine l’incontro;
- che l’arbitro, preso atto della rinunzia a proseguire la gara da parte della società Virtus Castelluccio e previo invito rivolto alle squadre di rassegnare riserve scritte, sospendeva definitivamente la partita;
- tutto ciò premesso e rilevato.
DELIBERA
di comminare alla società Virtus Castelluccio:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Asd Grumese;
- la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- l’ammenda di 100 euro per prima rinunzia.
Gara del 03/03/2019 Troia-San Giovanni Rotondo: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- al primo minuto del secondo tempo la società Acd San Giovanni Rotondo che aveva iniziato la gara con n. 7 giocatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati poiché un calciatore a seguito di infortunio era costretto a lasciare il terreno di gioco;
- rilevato che il direttore di gara, a termine di regolamento, era costretto ad interrompere definitivamente la gara;
- visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 C.G.S. e art. 73 comma 2 delle Noif,
DELIBERA
- di comminare alla società Acd San Giovanni Rotondo la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 4-0 in favore della soc. Gs Troia Asd come miglior risultato conseguito sul campo.
SOCIETÀ
Salve: ammenda di 250 euro perché “propri sostenitori accendevano al 6′ del secondo tempo due fumogeni, senza conseguenze (prima recidiva)”.
Virtus Castelluccio: ammenda di 100 euro, perdita della gara e penalizzazione di un punto in classifica. (Vedi delibera su riportata)
San Giovanni Rotondo: perdita della gara. (Vedi delibera su riportata)
DIRIGENTI
Miccolis (San Ferdinando); Antonacci, Latino e Mastore (Polisportiva Neviano): inibizione fino al 4 aprile 2019.
ALLENATORI
Del Mastro (Triggiano): squalifica fino al 28 marzo 2019.
Petrachi (Melendugno): squalifica fino al 14 marzo 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Pasculli (Atletico Martina), Tauro (Civitas Conversano): squalifica per due gare.
Visconti (Civitas Conversano), Gagliardi (Grumese), Mariano e Napoli (Polisportiva Neviano), Gaetani (SD Parabita), Polito (SG Surbo), Chiego (Virtus Maruggio): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Palumbo (Polisportiva Neviano), Pedaci (SD Parabita), Mangialardi e Valerio (Triggiano): squalifica per due gare. (A fine gara)
Samele e D’Andrea (Virtus Castelluccio); De Masi (AP Specchia); Negro (Collepasso); Ingrosso (Melendugno); De Benedetto e Ferramosca (Hydruntum); Marchionna, Taccogna e Viale (NT Cellamare); Mariano (Polisportiva Neviano),; Panarelli (San Giorgio), Sasso (Savelletri), Cristaldi e Fattizzo (SD Parabita); Cavalera e Politi (Spartak Ruffano); Manigrassi e Marotta (Tre Colli); Barracano, Gambacorta, Lavermicocca e Tagarelli (Triggiano): squalifica per una gara “per recidiva in ammonizione”.