Il Giudice sportivo nella seduta del 12 aprile si è così espresso sulla 24ª giornata del campionato di Seconda Categoria pugliese 2021/22:
Gara del 27/03/2022 Alessano-Rinascita Refugees: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con reclamo tempestivamente preannunciato e notificato a controparte, la Asd Alessano chiedeva l’applicazione dell’art. 10 Cgs per aver la società Rinascita Refugees: a) schierato in campo, nella gara del 27.03.2022, il calciatore Jaimadelaz Aimad, non regolarmente tesserato; b) aver commesso una infrazione nella sostituzione del n. 19 Tiobene Fallou con il n. 5 El Azaoui Aimad denunciando che lo stesso fosse in campo da vari minuti del secondo tempo;
- da accertamenti effettuati presso il competente ufficio, nonché dal supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, nulla è emerso in merito a quanto denunciato dalla società Asd Alessano in quanto:
a) il calciatore n. 5 della società Rinascita Refugees, presente nella distinta della gara allegata al referto arbitrale, risulta essere il sig. El Azaoui Aimad e non il sig. Jaimadelaz Aimad; b) il sig. El Azaoui Aimad risulta essere tesserato alla data 25.01.2022; c) dal referto arbitrale nonché dal supplemento di rapporto del direttore di gara non risulta alcuna infrazione in merito alle sostituzioni operate durante la partita.
Tutto ciò rilevato,
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dalla società Asd Alessano;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della società Rinascita Refugees;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
Gara del 10/04/2022 Nuova Andrano-Euro Sport Academy: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- la società Asd Euro Sport Academy non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l’arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle Noif e 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
DELIBERA
di comminare alla società Asd Euro Sport Academy:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Asd Nuova Andrano;
- la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- l’ammenda di € 200.00 per prima rinuncia;
- l’ammenda di € 100.00 a titolo di mancato incasso.
SOCIETÀ
Euro Sport Academy: ammenda di 300 euro e perdita della gara.
Vedi delibera su riportata.
Ascoli Satriano: ammenda di 300 euro perché “propri tesserati dal 42′ del primo tempo e fino alla fine della gara utilizzavano un linguaggio offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”.
Alessano: ammenda di 50 euro per “mancata predisposizione FPS”.
CALCIATORI ESPULSI
Giusto (Ascoli Satriano): squalifica per quattro gare perché “a seguito del provvedimento di espulsione strattonava la maglia del direttore di gara, senza conseguenze”.
Tobia (Ascoli Satriano): squalifica per quattro gare perché “a seguito del provvedimento di espulsione strattonava la maglia del direttore di gara, senza conseguenze, e proferiva frasi irriguardose”.
Keita (Rinascita Refugees), Petruzzelli (Sportiva Torre a Mare): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Ciocio (Audax San Severo), De Pascali e Vedruccio (Città di Poggiardo), Pinzi (Polisportiva Neviano), Dell’Aquila (RO Terlizzi), Colletta e Ianzano (Polisportiva Sammarco), Chirico (Taf Ceglie Messapica): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.