Il Giudice sportivo nella seduta del 21 gennaio si è così espresso sulla 19ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone B 2019/20:
Gara del 24/11/2019 Taurisano-A. Toma Maglie: il Giudice sportivo territoriale esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo preannuncio e successivo reclamo, entrambi ritualmente notificati alla controparte, l’Asd A. Toma Maglie adiva questo Giudice sportivo in relazione alla circostanza che la gara si sarebbe svolta per tutto il secondo tempo sulla base dell’entrata in funzione dell’impianto di illuminazione artificiale;
- eccepiva che tale impianto di illuminazione fosse privo di omologazione, in violazione dell’art. 59 comma 2 delle Noif;
- richiamava un precedente del 04/02/2019 della Corte di Appello Sportiva Territoriale della Puglia e, conseguentemente, chiedeva applicarsi in danno della controinteressata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- ha fatto pervenire memoria difensiva l’Asd Taurisano 1939 in data 18/01/2020, ritualmente notificata alla ricorrente, nell’ambito della quale ha eccepito gradatamente quanto segue: 1) l’irricevibilità del ricorso, non avendo la società Asd A. Toma Maglie depositato il contributo unitamente al preannuncio di ricorso, in presunta violazione dell’art. 67 comma 1 Cgs; 2) l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 65 comma 1 lett. C Cgs e 67 comma 4 Cgs, per aver un dirigente accompagnatore della ricorrente (e non già il capitano della squadra) richiesto a fine gara di mettere a referto una generica dichiarazione circa l’utilizzo dell’impianto di illuminazione, peraltro in assenza del capitano e/o di qualsivoglia altro tesserato appartenente all’Asd Taurisano 1939 (sul punto ha richiamato la decisione n. 16/2012 dell’Alta Corte di Giustizia del Coni); 3) contestazione del ricorso nel merito, avendo il direttore di gara, unico soggetto deputato ex art. 60 1° comma Noif ad emettere il giudizio sulla praticabilità del campo, lasciato concludere la partita senza nulla rilevare in ordine alla sua regolarità;
- osserva questo Giudice sportivo che l’art. 67 comma 1 prevede che il ricorso debba essere preannunciato con dichiarazione depositata a mezzo Pec, unitamente al contributo: tuttavia tale norma deve essere applicata in correlazione con l’art. 48 comma 2 Cgs in materia di contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, che testualmente recita: “i ricorsi ed i reclami anche se solo preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di Giustizia Sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente sia una società”;
- nella parziale contraddizione tra le due norme il Giudice sportivo ritiene corretto applicare il principio del “favor rei”, ritenendo più corretto ed equilibrato che la reclamante possa versare il contributo o indicare le modalità di pagamento con addebito sul conto della società in coincidenza della presentazione del ricorso e non già del mero preannuncio dello stesso;
- pertanto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Asd Taurisano 1939 viene rigettata;
- quanto invece all’eccezione di inammissibilità del gravame questo Giudice sportivo, esaminato il rapporto arbitrale, rileva che al suo interno è totalmente assente la riserva prevista dall’art. 65 comma 1 lett. C e 67 comma 4 Cgs: quest’ultimo testualmente recita: “con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65 comma 1 lett. C, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara, il ricorso è preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”;
- a pagina 2 del referto arbitrale è contenuta la seguente dichiarazione del direttore di gara: “al 5’ del secondo tempo sono stati accesi i fari del campo sportivo”: perciò non vi è alcuna traccia della specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata in presenza del capitano dell’altra squadra, in violazione dell’art. 67 comma 4 Cgs;
- questo Giudice condivide la tesi giurisprudenziale richiamata, in base alla quale le scansioni procedimentali non costituiscono inutili formalismi giuridici bensì tasselli necessari ed imprescindibili per la funzionalità stessa dell’ordinamento sportivo da un lato e per la conciliazione degli interessi giuridici e sportivi di entrambe le parti coinvolte nel reclamo;
- nel caso di specie è totalmente assente la riserva orale proposta dal capitano dell’Asd A. Toma Maglie in presenza del capitano dell’Asd Taurisano 1939, che avrebbe dovuto essere ricevuta dall’arbitro ed annotata sul cartoncino di gara.
In conseguenza di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto premesso
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’Asd A. Toma Maglie;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-0 in favore dell’Asd Taurisano 1939;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Maglie: ammenda di 600 euro perché “circa venti tifosi forzavano il cancello d’ingresso del settore a loro riservato ed entravano sprovvisti di biglietto. Lo sfondamento del cancello provocava la caduta del dirigente addetto all’ingresso ospiti, che non riportava danni fisici. Durante la gara propri sostenitori accendevano quattro fumogeni sugli spalti senza conseguenze (prima recidiva)”.
Ostuni: ammenda di 400 euro perché “a fine gara soggetti non identificati all’interno del recinto di gioco proferivano espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro e cercavano di avvicinarsi al medesimo con fare minaccioso: venivano prontamente bloccati dalle forze dell’ordine (seconda recidiva)”.
Taurisano: ammenda di 200 euro perché “un tifoso scavalcava la ringhiera ed entrava sul terreno di gioco senza conseguenze, per il pronto intervento dei tesserati della squadra che lo facevano immediatamente risalire sugli spalti”.
DIRIGENTI
Calasso (Salento Football): inibizione fino al 30 gennaio 2020.
ALLENATORI
Portaluri (Maglie): squalifica fino al 6 febbraio 2020 perché “seppur squalificato, era presente sul terreno di gioco durante il riscaldamento e durante l’intervallo entrava negli spogliatoi per dare direttive alla propria squadra”.
Termite (Carovigno): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
Iaia (Ostuni): squalifica per due gare.
Allegrini (Alto Salento), Sambati (Salento Football), Botrugno (Tauirsano): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Martella e Sanyang (Alto Salento); Cota, Hadj, Iurato (Maglie); Desiderato e Zamigna (De Cagna); Salvi e Zizzi (Ostuni); Quarta (Salento Football); Di Seclì (Taurisano): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.