La Corte sportiva d’Appello territoriale, nelle riunioni del 2 maggio 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Manduria-Brilla Campi del 22/04/2018: reclamo della Usd Brilla Campi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico del’allenatore Cosma Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 83 in data 26/4/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che non è impugnabile l’inibizione inflitta all’allenatore Cosma Gianluca ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per l’allenatore Cosma Gianluca
- per l’effetto addebitarsi sul conto della società Usd Brilla Campi la relativa tassa.