Il Giudice sportivo nella seduta dell’8 gennaio si è così espresso sulla 15ª giornata del campionato di Prima Categoria pugliese 2018/19:
Gara del 16/12/2018 FC Manfredonia-Canosa: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’Asd Football Club Manfredonia chiedeva di comminare all’Asd Canosa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in proprio favore, per avere la società ospitata schierato in campo il tesserato Caputo Antonio (06/03/2003) in assenza dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34 comma 3 delle Noif;
- Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emersa l’assenza di qualsivoglia attestato di maturità agonistica in favore del tesserato Caputo Antonio – che ha compiuto 15 anni ma che alla data di disputa della gara non ne aveva (come non ne ha ancora oggi) compiuto 16 anni, limite di età fissato dalle Noif per la libera partecipazione alle gare dei campionati dilettantistici organizzati dal Comitato Regionale Puglia. Pertanto – in base all’art. 34 ultimo comma delle Noif – deve essere applicata la sanzione prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia sportiva.
Tanto premesso
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dall’Asd Football Club Manfredonia e, per l’effetto, di comminare all’Asd Canosa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società ospitante;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
Gara del 16/12/2018 RS Crispiano-Sava: il Giudice sportivo, letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio a mezzo telegramma seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’Asd Sava ha chiesto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno dell’Asd Ragazzi Sprint Crispiano, lamentando la posizione irregolare del tesserato Nasole Francesco (19/11/1998), il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 19/04/2018.
- Rimarca la reclamante che, dopo la gara del 14/04/2018, la squadra dell’Asd Ragazzi Sprint Crispiano partecipante al campionato Regionale Juniores – era stata eliminata e, pertanto, non aveva più disputato ulteriori gare nella stagione sportiva 2017/2018.
Eccepiva poi che il Nasole (classe 1998) non poteva scontare la squalifica nella stagione sportiva 2018/2019 nell’ambito del campionato Regionale Juniores, avendo superato i limiti di età (in tale campionato i “fuori quota” devono essere nati almeno nel 1999). Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva la sanzione doveva essere obbligatoriamente scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra, nel caso di specie quella che disputa il campionato di Prima Categoria. - Rileva infine la reclamante che il calciatore Nasole è sempre stato inserito in distinta in tutte le gare del campionato di Prima Categoria 2018/2019, disputate dall’Asd Ragazzi Sprint Crispiano e, più precisamente, in quelle disputate il 23/09/2018, 30/09/2018, 07/10/2018, 14/10/2018, 21/10/2018, 28/10/2018, 04/11/2018, 11/11/2018,18/11/2018, 02/12/2018, 09/12/2018, 13/12/2018.
Rileva questo Giudice Sportivo che tutte le doglianze articolate dalla reclamante risultano documentalmente fondate in quanto, dopo la squalifica pubblicata nell’aprile 2018, il tesserato Nasole Francesco non ha disputato alcun ulteriore incontro nell’annata sportiva 2017/2018, stante l’eliminazione dell’Asd Ragazzi Sprint Crispiano dal campionato Regionale Juniores. - Nell’ambito della stagione sportiva 2018/2019 il soggetto in questione è stato inserito nella distinta dei giocatori della squadra dell’Asd Ragazzi Sprint Crispiano – partecipante al campionato di Prima Categoria – in tutte le gare suindicate, precedenti a quella del 16/12/2018 oggetto di reclamo.
- Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Codice di Giustizia sportiva “la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara “.
Tanto premesso
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dall’Asd Sava e, per l’effetto, di comminare ex art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia sportiva all’Asd Ragazzi Sprint Crispiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 06/01/2019 Sport Lucera-GC Cerignola: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società GC Cerignola si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Gara del 06/01/2019 Atletico Veglie-Città di Racale: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che al 39′ del secondo tempo la società Atletico Veglie, che aveva iniziato la gara con numero undici tesserati, rimaneva in campo con numero sei giocatori per cui l’arbitro era costretto ad interrompere l’incontro; visti ed applicati gli artt. 17 C.G.S. e 73 comma 2 delle Noif, delibera di comminare alla società Atletico Veglie la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Città di Racale.
SOCIETÀ
Canosa, RS Crispiano e Atletico Veglie: perdita della gara. (Vedi delibere su riportate).
Atletico Veglie: ammenda di 500 euro. (“Nel corso della gara,un proprio dirigente permetteva l’ingresso di n. quattro tifosi all’interno del terreno di gioco, aprendo la porta di comunicazione con la tribuna. Al termine della gara una decina di persone estranee entravano sul terreno di gioco avvicinandosi al direttore di gara con fare minaccioso ed intimidatorio. Solo la presenza dei carabinieri impediva loro di entrare in contatto con l’arbitro. Gli stessi sostenitori entravano nello spazio antistante gli spogliatoi e colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale. All’uscita dall’impianto di gioco, inoltre, un tifoso colpiva il finestrino dell’autovettura dell’arbitro, minacciandolo“).
Massafra: ammenda di 300 euro. (“Propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti senza conseguenze e inneggiavano cori ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e dei commissari di campo“).
Grottaglie: ammenda di 200 euro. (“Propri sostenitori facevano esplodere un petardo e accendevano cinque fumogeni senza conseguenze“).
Virtus Locorotondo: ammenda di 100 euro. (“Propri sostenitori accendevano fumogeni nel corso della gara (prima recidiva)“).
DIRIGENTI
Palmisano (Virtus Locorotondo): inibizione fino al 7 febbraio 2019.
Lillo (Atletico Veglie): inibizione fino al 24 gennaio 2019.
Paladini (Atletico Veglie), Cimino (DB Manduria), Capuzzimati (San Marzano): inibizione fino al 17 gennaio 2019.
ALLENATORI
Todaro (San Marzano): squalifica fino al 17 gennaio 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Bollardi, Gatto, Lupo, Pendinelli, Taurisano (Atletico Veglie): squalifica per due gare.
Galeandro (Grottaglie), Schito (Soleto), Camara e Greco (Massafra), Naglieri (Ideale Bari), Paparella (Real Sannicandro): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Landolfi (Canosa, Inguscio (Città di Racale), Caggiano (Foggia Incedit), Larossa (Nuova Daunia), Urso (Poggiardo), Costantino e Patti (Polimnia), Talo (San Marzano), Longo (Virtus Lecce): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).