Il Giudice sportivo nella seduta del 16 gennaio si è così espresso sulla 17ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese:
SOCIETÀ
Atletico Vieste: ammenda di 400 euro. (“A fine gara erano presenti soggetti estranei nel recinto di gioco che inveivano nei confronti della terna arbitrale. Inoltre propri tifosi e/o propri tesserati danneggiavano la vettura del Direttore di Gara, circostanza fatta constatare a fine gara dall’arbitro a due dirigenti della società“).
ALLENATORI
Sportillo (Casarano): squalifica fino al 25 gennaio 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Innangi (Atletico Vieste), Faccini (Vigor Trani): squalifica per due gare.
Tommasi (Barletta), Elia (Bitonto), Marasco (Novoli): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
De Razza S. (Atletico Aradeo), Sollitto (Atletico Vieste), De Santis e Moscelli (Bitonto), Vergori (Casarano), Mauro (Gallipoli), Albrizio (Molfetta), Mancarella (Otranto): squalifica per una gara.
Gara Otranto-Bitonto del 03/12/17: il Giudice sportivo;
- letti gli atti ufficiali;
- rilevato che con preannuncio seguito da tempestivo reclamo l’U.S. BITONTO chiedeva che venisse disposta la ripetizione della gara, per un presunto errore tecnico dell’Arbitro – che avrebbe dato seguito ad un richiamo di uno degli assistenti, in un’ipotesi non prevista dalla regola 6, punto 7 del Regolamento di Gioco;
- lette le controdeduzioni inviate dall’F.C. OTRANTO in data 23/12/2017;
- letto il supplemento di rapporto reso dall’Assistente dell’Arbitro Alessio Mauriello in data 09/01/2018, a mezzo del quale ha confermato di aver identificato il tesserato DE SANTIS NICOLA attraverso il numero della maglia e la fascia di capitano e di averlo invitato a non arrampicarsi sulla recinzione, poiché passibile del provvedimento disciplinare dell’ammonizione;
- rilevato che, in base alla regola 6 del Regolamento di Gioco, gli Assistenti sono tenuti a segnalare all’Arbitro le infrazioni che vengono commesse se i medesimi hanno una migliore visuale rispetto al Direttore di Gara; tanto premesso
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dall’U.S. BITONTO;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore dell’F.C. OTRANTO.