La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione dell’11 marzo 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Molfetta Sportiva-Molfetta Calcio del 24/2/2019: reclamo della Asd Molfetta Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 28/2/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che nessuna delle asserzioni contenute nel ricorso proposto dalla società Asd Molfetta Calcio trova riscontro nella documentazione agli atti per cui, attesa la recidiva contestata adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata.
P.Q.M.
DELIBERA
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Asd Molfetta Calcio e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Sport Lucera-GC Cerignola del 06/01/2019: reclamo della Gioventù Calcio Cerignola Srl in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 31/1/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti
- rilevato che la società Gioventù Calcio Cerignola Srl con il reclamo proposto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in merito alla invocazione della causa di forza maggiore, ha trasmesso copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata n. 15361071969-2 allegando attestazione dell’invio in data 7/2/2019;
- rilevato che, da verifiche effettuate e da documentazione in possesso di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la comunicazione alla controparte su menzionata risulta effettivamente invece inviata in data 11/2/2019 e quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 60 del 31/1/2019 ai sensi dell’art. 46 commi 4 e 5 Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
DELIBERA
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società Gioventù Calcio Cerignola Srl e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.