La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione dell’8 gennaio 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara Gallipoli-Casarano del 26/11/2017: reclamo della GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in data 30/11/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti
rilevato che il ricorso della società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD si appalesa solo parzialmente fondato dal momento che la sanzione dell’ammenda va esaminata alla luce del contestuale e ulteriore provvedimento della disputa di una gara a porte chiuse e in campo neutro adottato dal Primo Giudice di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 30/11/2017, per cui più adeguata si appalesa l’ammenda di € 200,00.
Delibera
- Accogliersi parzialmente il ricorso proposto dalla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD e, fermo restando l’ulteriore provvedimento già adottato e eseguito, ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Brilla Campi-Manduria del 17/12/2017: reclamo della U.S.D. BRILLA CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 21/12/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti
rilevato che il ricorso avverso la sanzione inflitta dal Primo Giudice di cui all’epigrafe su citata, risulta sottoscritto dal sig. VINELLA Riccardo in data 27/12/2017, inibito a svolgere ogni attività fino al 28/12/2017 di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 21/12/2017, ai sensi dell’art. 22 punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva;
Delibera
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S.D. BRILLA CAMPI e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
COPPA PUGLIA
Gara Atletico Orta Nova-Foggia Incedit del 07/12/2017: reclamo della A.S.D. FOGGIA INCEDIT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore LASALANDRA Enrico e squalifica calciatori MORELLI Francesco Paolo e BRUNO Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 14/12/2017 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti
rilevato che alla stregua della modestia dei fatti occorsi può accedersi ad una riduzione della inibizione a carico del sig. LASALANDRA Enrico (Allenatore) sino al 31/1/2018 e la riduzione della squalifica ai calciatori MORELLI Francesco Paolo (Cap.) e BRUNO Salvatore (V. Cap.) a n. 2 giornate per ciascuno di essi;
Delibera
- Ridursi al 31/1/2018 la inibizione inflitta all’allenatore LASALANDRA Enrico;
- Ridursi a n. 2 giornate di gara la squalifica inflitta ai calciatori calciatori MORELLI Francesco Paolo e BRUNO Salvatore;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.