Il Giudice sportivo si è così espresso riguardo il reclamo del Potenza contro lo Sporting Fulgor Molfetta:
Il Giudice sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD ARL POTENZA CALCIO con il
quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Rizzi Antonio tesserato per la ASD
SPORTING FULGOR;- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2016/17, risultava tesserato per la società Fides
Scalera e che a seguito della gara di Coppa Italia Eccellenza-Promozione, Fides Scalera – Rotonda Calcio del 16
novembre 2016, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per “recidività in ammonizione”, di cui al
C.U. n. 47 del 18/11/2016, emesso dal Comitato Regionale Basilicata;- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella medesima Coppa Italia Eccellenza-Promozione
2016/2017, poiché la Fides Scalera non si presentava in campo nella prevista gara di ritorno, non consentendo ai
propri calciatori squalificati di scontare le sanzioni disciplinare in esecuzione e rinunciando a guadagnare l’accesso
alle fasi successive del torneo;- rilevato che il calciatore Rizzi Antonio, attualmente tesserato per la ASD SPORTING FULGOR, doveva scontare la
squalifica in una gara della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del
Codice di Giustizia Sportiva non aveva titolo a partecipare alla gara in oggettoDelibera:
- di accogliere il reclamo;
- di infliggere alla ASD SPORTING FULGOR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di non addebitare la tassa di reclamo.