Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, nella riunione del 21 giugno scorso, si è espresso in merito al Manfredonia Calcio ed in particolare all’ex presidente Antonio Sdanga, infliggendo al sodalizio sipontino un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione e millecinquecento euro di ammenda ed inibendo per sei mesi Antonio Sdanga per non aver corrisposto la cifra di 7006 euro a Raimondo Catalano, ex tecnico biancazzurro.
Di seguito la sentenza:
Con deferimento notificato il 27 aprile 2018 la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale:
- il sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Ssd Manfredonia Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Cgs, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle Noif e all’art. 8, commi 9 e 10, del Cgs, per non aver pagato all’allenatore, sig. Catalano Raimondo, la somma accertata dal Collegio arbitrale c/o Lnd con il lodo pubblicato con C.U. n. 6 del 05/10/2017 (ricorso n. 33/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la società Ssd Manfredonia Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CgsS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
La procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale Lnd, pervenuto alla procura in data 6.12.2017, ed ha chiesto all’organo giudicante di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare.
Il dibattimento
All’udienza del 21 giugno 2018 è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale nel riportarsi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:
- per Sdanga Antonio: inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società Ssd Manfredonia Calcio Srl: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da
scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione del dipartimento Interregionale Lnd, in atti, risulta che il sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l’art.1 bis, comma 1, del Cgs in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NoifF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Cgs, non ha corrisposto all’allenatore Raimondo Catalano la somma accertata dalla commissione accordi economici della Lnd con decisione pubblicata con C.U. n. 6 Cae del 5/10/2017, pari ad euro 7.006,00, nel termine di trenta giorni all’uopo previsto.
I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all’esito dell’esame della versata documentazione.
Alla responsabilità del sig. Sdanga consegue quella della società.
Il dispositivo
Il Tribunale disciplinare nazionale, sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:
- al sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 6 (sei);
- alla società Ssd Manfredonia Calcio Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/19 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).