Il Giudice sportivo nella seduta del 27 ottobre si è così espresso sui ricorsi di San Severo e Nardò circa le partite disputate domenica 1 ottobre rispettivamente con Taranto e Az Picerno, valide per la quinta giornata del campionato di Serie D girone H:
Gara Taranto-San Severo: il Giudice sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Alto Tavoliere San Severo con il quale si richiede che venga inflitta alla Taranto Fc la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: 1) il calciatore Scoppetta Salvatore, schierato con il n. 5 dal Taranto Fc, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta società; 2) i calciatori Galdean Marian e Li Gotti Francesco, schierati con i nn. 10 e 11 dal Taranto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in ragione di un generico richiamo a presunte irregolarità dei relativi tesseramenti;
- letta la dichiarazione del 23 ottobre 2017 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che tutti i calciatori summenzionati erano regolarmente tesserati per il Taranto, alla data della gara in oggetto; in particolare: Scoppetta Salvatore, dal 4.7.2017, Galdean Marian dall’1.9.2017 e Li Gotti Francesco, dal 20.9.2017;
- letta la ulteriore memoria depositata dalla Alto Tavoliere San Severo in data 25 ottobre 2017, con cui la reclamante insiste per l’accoglimento del reclamo, per le medesime motivazioni già espresse nel proprio atto introduttivo.
Delibera
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della Alto Tavoliere San Severo;
- di condannare la Alto Tavoliere San Severo al pagamento delle spese in favore della Taranto Fc, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. Coni, e dell’art. 16, comma 5, C.G.S. Figc.
La società Alto Tavoliere San Severo, preso atto della determinazione del Giudice sportivo, a seguito del reclamo proposto, manifesta la propria volontà di proporre appello avverso tale delibera, convinta della bontà e della sussistenza delle ragioni poste a fondamento del proprio ricorso.
Gara Nardò-Az Picerno: il Giudice sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Ac Nardò con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Cosentino Maurizio tesserato per la Az Picerno;
- esaminate le controdeduzioni e memorie fatte pervenire dalla Az Picerno, con cui si richiede l’integrale rigetto del reclamo proposto, in quanto infondato in fatto e diritto.
- esaminate le ulteriori memorie dalla Ac Nardò con le quali si insiste per l’accoglimento del reclamo e la conseguente sanzione della perdita della gara da comminare al sodalizio avversario.
- rilevato che il calciatore summenzionato, tesserato nel corso della stagione 2016/17 per la società AC Lauria, ha partecipato al Torneo delle Regioni 2016/17 nella rappresentativa del CR Basilicata, e che all’esito della gara CR Basilicata-CR Molise del 10 aprile 2017, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva, di cui al CU n. 4 del 10.4.2017, emesso dal Comitato provinciale autonomo di Trento;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Torneo delle Regioni 2016/17, non avendo il CR Basilicata guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo;
- rilevato che il Regolamento del 56° Torneo delle Regioni della categoria Juniores, stabilisce all’art. 11 che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/17 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residua nelle gare ufficiali del campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/18”;
- rilevato che il calciatore Cosentino Maurizio è nato il 18.5.1999 e quindi ai sensi del CU 1/2017
Dipartimento Interregionale è in età per poter legittimamente partecipare al campionato nazionale Juniores (“calciatori nati dal 1° gennaio 1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età”), è quest’ultimo il campionato di competenza in cui la sanzione deve essere espiata; - rilevato, inoltre, che Cosentino Maurizio non è stato impiegato nella prima giornata del campionato nazionale Juniores 2017/18, Az Picerno-Francavilla del 16 settembre 2017, la squalifica comminata nel Torneo delle Regioni 2016/17 risulta regolarmente scontata nel campionato di competenza del tesserato.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Nardò-Az Picerno 0-1;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto del Nardò.
La società granata del presidente Maurizio Fanuli, convinta delle proprie buone ragioni, ha già reso noto che ricorrerà alla Corte sportiva d’Appello nazionale.