Il Giudice sportivo nella seduta del 6 aprile si è così espresso sulla 31ª giornata del campionato di Serie D girone H 2021/22:
Virtus Matino-Gravina: il Giudice sportivo
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal Fbc Gravina, con il quale si richiede che venga inflitta alla Polisportiva Virtus Matino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) Cgs, deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Malonga Dominique (nato il 08.01.1989 e di nazionalità francese) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società di cui una da professionista ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violandola limitazione stabilita dall’art. 95, comma 2 delle Noif;
- lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Polisportiva Virtus Matino con cui si chiede il rigetto del reclamo e per l’effetto l’omologazione del risultato e le ulteriori memorie depositate dalla Fbc Gravina con le quali si insiste per l’accoglimento del reclamo;
- letta la documentazione tramessa il 5 aprile 2022, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento della Figc, da cui emerge chiaramente come il calciatore Malonga Dominique per la stagione 2021/2022 è stato dapprima a) tesserato per il Club Kokkolan P.V. presso la Federazione Finlandese, da cui si è svincolato nel mese di luglio, prima di essere b) tesserato l’8.7.2021 dalla Íþróttafélagið Thór presso la Federazione Islandese e, infine, c) tesserato per la Polisportiva Virtus Matino il 22.01.2022.
- rilevato come, contrariamente a quanto affermato dalla Fbc Gravina nel proprio reclamo, il calciatore Malonga Dominique non veniva tesserato da professionista presso la Federazione islandese, atteso che dalla documentazione in atti risulta chiaramente come il medesimo calciatore sia stato sempre oggetto di tesseramenti come dilettante (“amateur”).
- osservato come l’art. 95, comma 2, Noif prevede come “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione”, la corretta esegesi della norma porti ad escludere la sua applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.
- Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, Noif, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore Malonga Dominique nel corso della stagione sportiva 2021/022 risulta tesserato unicamente come “non professionista” (e non, invece, per “società professionistica”), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare.
P.Q.M.
Delibera:
- di respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di Polisportiva Virtus Matino-Fbc Gravina 3-2;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto del Fbc Gravina.
SOCIETÀ
Mariglianese: ammenda di 2500 euro e una gara a porte chiuse: “per avere propri sostenitori rivolto, nel corso dell’intervallo, reiterate espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale. Inoltre, nel corso del secondo tempo, i medesimi lanciavano all’indirizzo di un assistente arbitrale reiterati sputi che lo attingevano sulla testa e sulle spalle e getti d’acqua, nonché rivolto espressioni irriguardose e gravemente offensive. Sanzione così determinata in ragione della palese violazione delle disposizioni normative e federali per il contenimento della pandemia da Covid-19 e della recidiva specifica di cui al CU 54”.
Nocerina: ammenda di 2000 euro e una gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena di acqua all’indirizzo della panchina avversaria, la quale cadeva sul terreno di gioco dopo avere sfiorato la testa dell’allenatore della società ospitata. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n.16/CS”.
San Giorgio: ammenda di 800 euro “per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo di un assistente arbitrale per la intera durata della gara”.
Virtus Matino: ammenda di 400 euro “per indebito accesso al terreno di gioco di un proprio sostenitore che costringeva il direttore di gara ad interrompere il gioco per circa un minuto”.
DIRIGENTI
Manzone (Mariglianese): inibizione fino al 19 aprile 2022 “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara. Per avere, al termine della gara, avvicinato gli ufficiali di gara chiedendo di non dare evidenza a referto, della condotta posta in essere dai propri sostenitori al termine della gara”.
ALLENATORI
Cavallaro (Nocerina): squalifica per tre gare perché “allontanato al termine del primo tempo per avere protestato con fare minaccioso all’indirizzo del direttore di gara, nel corso del secondo tempo, accedeva indebitamente al terreno di gioco posizionandosi dietro ad una porta prima di essere nuovamente allontanato”.
CALCIATORI ESPULSI
Faiello (Mariglianese): squalifica per tre gare “per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.
Cristallo (Francavilla), Puntoriere (Nardò), Mancino (Nocerina), Serra (Team Altamura): squalifica per una gara del doppia ammonizione.
CALCIATORI NON ESPULSI
Russo (Francavilla), Allegrini (Audace Cerignola), Garofalo (Nocerina): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.
Aggiornamento del 7 aprile: queste invece le decisioni del Giudice sportivo sui recuperi del 6 aprile:
ALLENATORI
Larosa (Bisceglie): squalifica per una gara “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”.
Mancuso (Rotonda): squalifica per una gara “per essere uscito dalla propria area tecnica protestando all’indirizzo dei componenti la panchina avversaria, a allontanato”.