Il Giudice sportivo nella seduta del 15 gennaio si è così espresso sulla 19ª giornata del campionato di Serie D girone H 2019/20:
Taranto-Audace Cerignola: il Giudice sportivo
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Ssd Audace Cerignola Arl con il quale si richiede che venga inflitta al Taranto Fc 1927 Srl la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, Cgs. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: il calciatore Kosnic Jevrem del Taranto Fc 1927 Srl, subentrato al 34′ del secondo tempo con il n. 14, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato presso il sodalizio, ai sensi dell’art. 40 quater delle Noif;
- lette le controdeduzioni depositate dal Taranto Fc 1927 Srl in cui si afferma che, trattandosi di un trasferimento infra-annuale relativo a calciatore straniero extra-comunitario, “non sussiste alcun obbligo di ottenere l’autorizzazione federale prima dell’impiego”;
- rilevato come l’art. 40 quater delle Noif è inequivoco nell’affermare che per i calciatori stranieri extra-comunitari “il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della Figc” mentre “a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle società interessate” e, in tal caso “il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle società interessate”, senza operare alcuna distinzione per i tesseramenti avvenuti a stagione sportiva in corso;
- letta la dichiarazione dell’8 gennaio 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore Kosnic Jevrem è regolarmente tesserato per il Taranto Fc 1927 Srl, solo dal 16 dicembre 2019;
P.Q.M.
Delibera:
- di accogliere il reclamo;
- di infliggere al Taranto Fc 1927 Srl la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di non addebitare il contributo di reclamo.
SOCIETÀ
Fasano: ammenda di 1800 euro e diffida “per avere propri sostenitori rivolto, per ampia parte del secondo tempo, espressioni offensive nei confronti di un assistente arbitrale nonché lanciato all’indirizzo del medesimo ufficiale di gara numerosi sputi che lo attingevano al collo e alla schiena e della terra che lo colpiva reiteratamente alla schiena”.
Gravina: ammenda di 1000 euro “per avere, quattro persone non iscritte in distinta e non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, e indebitamente presenti nel tunnel degli spogliatoi, al rientro in campo dopo l’intervallo, rivolto espressioni gravemente intimidatorie ed ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui al CU 21, nonché della fattiva collaborazione dei dirigenti locali per far cessare la condotta”.
DIRIGENTI
Costantiello (Gravina): inibizione fino al 26 febbraio 2020 “allontanato per avere raggiunto e spintonato un assistente arbitrale facendolo indietreggiare di un paio di metri, alla notifica del provvedimento si dirigeva, correndo e con fare minaccioso, verso l’arbitro rendendo necessario l’intervento di alcuni componenti la propria panchina per evitare il contattato e favorire la sua uscita dal terreno di gioco”.
MASSAGGIATORI
Faggiana (Fasano): squalifica fino al 29 gennaio 2020 “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”.
ALLENATORI
Borrelli (Gladiator): squalifica per una gara “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”.
Corda (Foggia), Monticciolo (Team Altamura), Loseto (Gravina): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
Rizzo (Fasano), Coulibaly (Gravina): squalifica per una gara per doppia ammonizione.
CALCIATORI NON ESPULSI
Coletti (Audace Cerignola): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.