Il Giudice sportivo nella seduta del 28 novembre si è così espresso sulla 14ª giornata del campionato di Serie D girone H:
Gara Manfredonia-Gravina del 05 novembre 2017: il Giudice sportivo,
- – letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL, con il quale si chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, non avendo il Direttore di gara dato luogo al riconoscimento pre-gara;
- – lette le controdeduzioni fatte pervenire dal F.B.C. GRAVINA, con le quali si richiede il rigetto del reclamo e la comminazione a carico della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL della perdita della gara, in quanto unica responsabile della mancata disputa della gara;
- – rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL appaiono poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo conferenti. In particolare, premesso che la gara è stata rinviata per “irregolarità del terreno di gioco”, avendo il direttore di gara riscontrato la non conformità “della posizione dei pali della porta e linea di porta tra i pali stessi” nonché “della distanza che vi era dalla linea di porta interna ai pali alla linea dell’area di rigore” lunghezza quest’ultima, peraltro, difforme da quella rilevabile tra la linea esterna ai pali e la linea dell’area di rigore”, e comunque non conforme – nessun rilievo possono acquisire le censure proposte;
- – rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo, documentato e non contestato, della non conformità del terreno e che circostanza è imputabile unicamente alla responsabilità della squadra ospitanteDelibera:
- di respingere il reclamo;
- di infliggere alla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL.
SOCIETÀ
Potenza: ammenda di 2000 euro. (“Per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un A.A. acqua, birra e numerosi sputi che lo attingevano ripetutamente, nonché un ombrello all’indirizzo dei calciatori avversari. I medesimi inoltre, per la intera durata del secondo tempo, rivolgevano espressioni offensive e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario“).
MASSAGGIATORI
Triggiano (Az Picerno): squalifica fino al 14 dicembre 2017. (“Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A., allontanato“).
ALLENATORI
Condemi (Sarnese): squalifica per una gara. (“Per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato“).
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Cimino (Francavilla): squalifica per una gara. (“Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo“).
Caldore (Team Altamura): squalifica per una gara. (“Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete“).
Esposito (Potenza): squalifica per una gara. (“Per doppia ammonizione“).
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Moretta e Pezzella (Aversa Normanna), Esposito E. (Az Picerno): squalifica per una gara.