Il Giudice sportivo nella seduta del 24 ottobre si è così espresso sulla 3ª giornata del campionato di Seconda Categoria pugliese gironi A, B e C:
Gara Real-Sannicandro-Vieste dell’8/10/2017: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la società ASD REAL SANNICANDRO adiva questo GS avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando a carico della società USD VIESTE la violazione delle disposizioni relative all’impiego dei calciatori juniores, pubblicate sul C.U. nº 3 del 06/07/2017 a pag.12;
- che la reclamante evidenziava che la società USD Vieste dal 21º minuto del 2º tempo restava in campo senza alcun giocatore Juniores sino al minuto 42′ del II tempo, in ragione dell’avvenuta sostituzione dei tesserati n.8 (Santoro ) ed 11 (Sicignano) con 2 calciatori nati ante 01.01.1998;
- che dall’analisi del referto arbitrale è emersa la fondatezza del contenuto del reclamo, per cui l’USD Vieste è rimasta in campo per 21 minuti senza schierare alcun giocatore della categoria Juniores;
- che le sostituzioni del USD Vieste sono state confermate dal direttore di gara con supplemento di rapporto in data 24.10.2017;
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD REAL SANNICANDRO;
- di comminare alla USD VIESTE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della ASD REAL SANNICANDRO;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
Gara Zollino-Real Galatone del 15/10/2017: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo tempestivamente preannunciato e comunicato a controparte, la ASD Pol. Zollino chiedeva l’applicazione dell’art.17 comma 5 CGS per aver la società Real Galatone ASD schierato in campo il calciatore Epifani Stefano (20.01.1982) in posizione irregolare, in quanto lo stesso non avrebbe scontato la squalifica ricevuta nella Stagione Sportiva 2016/2017, quando tesserato con Real Galatone ASD veniva squalificato per nº 1 giornata, come da CU 90 del 04/05/2017;
- che da accertamenti effettuati presso il competente ufficio è emerso che effettivamente il calciatore Epifani Stefano (20.01.1982) non ha scontato la giornata di squalifica; tutto ciò rilevato,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposta dalla società ASD Pol. Zollino;
- di comminare alla società Real Galatone ASD la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della ASD Pol. Zollino;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del reclamo.
SOCIETÀ
Virtus Matino: ammenda di 100 euro. (“Propri sostenitori durante il corso della gara facevano esplodere alcuni petardi durante il corso della gara“).
DIRIGENTI
Sansonetti (Virtus Maruggio): inibizione fino al 2 novembre 2017.
ALLENATORI
Trentadue (Palo): squalifica fino al 2 novembre 2017.
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Coda (Vieste), Gabellone (Collepasso), Tauro (Latiano): squalifica per due gare.
Russo (Alessano), Cortese (Atletico Sannicola), Crusafio (Collepasso), Pasculli (Atletico Martina), Cotardo (Bagnolo), Vergura (Michele Salvemini): squalifica per una gara.
GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Morciano (Alessano): squalifica per una gara.