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Il Giudice sportivo nella seduta del 13 febbraio si è così espresso sulla 17ª giornata del campionato di Seconda Categoria pugliese gironi A, B e C:
Gara Carpino-Michele Salvemini dell’11/02/2018: il Giudice sportivo
- letto il referto di gara;
- rilevato che al 30º minuto del 2° tempo il calciatore Gazzera Pierpaolo colpiva in pieno volto con uno schiaffo il direttore di gara, provocandogli un trauma facciale ed all’occhio destro, continuando ad ingiuriarlo e minacciarlo pesantemente ed infine tentando di colpirlo nuovamente, non riuscendovi grazie all’intervento di due compagni di squadra;
- che il direttore di gara, a causa del trauma riportato, era costretto a sospendere definitivamente la gara per recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Severo, dove gli veniva assegnata una prognosi di 3 giorni;
- che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra, tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014, che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volentarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”;
DELIBERA
- di infliggere al Sig.Gazzera Pierpaolo (Carpino) la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione definitiva ai sensi dell’art.19 comma 3 CGS. Con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC(C.U.n.256/A del 27.1.2016)
- di comminare alla società Carpino Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della ASD Michele Salvemini.
SOCIETÀ
Carpino: perdita della gara. (Vedi delibera su riportata).
GC Cerignola: ammenda di 100 euro. (“Mancata predisposizione SOS (prima recidiva)“).
DRIGENTI
Tondi (Zollino): inibizione fino al 22 febbraio 2018.
MASSAGGIATORI
Sammali (Salve): inibizione fino al 22 febbraio 2018.
ALLENATORI
Carati (Bagnolo): squalifica fino al 22 febbraio 2018.
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Gazzera (Carpino): squalifica fino al 15 febbraio 2023. (Vedi delibera su riportata).
Biscotti (Academy Sannicandro), Cancelli (Bagnolo), Dilella (Caprino), Lamanna (Civitas Conversano), Guido (Collepasso), Chiego (Virtus Maruggio): squalifica per due gare.
Cazzato (Alessano), Masiello (Azzurri Santa Rita), Costantini (Bagnolo), Di Giacomo e Di Tullio (Carpino), Settembre (Hydruntum), Massafra (Marittima), Gravallotti (Salve), Ritrovato (San Giovanni Rotondo), Rizzo (Spartak Lecce): squalifica per una gara.
GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Del Conte (Carpino): squalifica per quattro gare. (“Dopo la sospensione definitiva della gara avvenuta al 30′ del secondo tempo cercava di colpire il direttore di gara rincorrendolo per alcuni minuti, ingiuriandolo pesantemente e minacciandolo gravemente. Il direttore di gara veniva protetto da alcuni dirigenti della squadra avversaria“).
Azzarone (Foggia Incedit), Fango (Hydruntum), Crisafulli (Salve), Favulli (Lucera), Pisconti (Virtus Maruggio): squalifica per una gara.