Il Giudice sportivo nella seduta del 29 gennaio si è così espresso sulle gare del 27 gennaio del campionato di Seconda Categoria pugliese 2018/19:
Gara del 13/01/2019 Virtus Castellana-Fragagnano: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio a mezzo fax del 13/01/2019 l’Usd Fragagnano eccepiva la presunta posizione irregolare del tesserato Pugliese Giuseppe (21/03/1998);
- che da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti operante presso questo Comitato è emerso che il giocatore Pugliese Giuseppe è tesserato per l’Asd Virtus Castellana dall’11/01/2019;
tanto premesso
DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dall’Usd Fragagnano e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-2;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
Gara del 13/01/2019 Virtus Castelluccio-San Ferdinando: esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con reclamo ritualmente preannunciato e comunicato alla controparte, la società Asd Virtus Castelluccio Sauri proponeva ricorso avverso l’omologazione del risultato della gara in oggetto, chiedendone la ripetizione;
- la reclamante assumeva l’errore tecnico del direttore di gara sostenendo che, a seguito dell’allontanamento dal terreno di gioco nel corso del secondo tempo del Sig. Santolupo Domenico, impiegato come assistente di parte della società Asd Virtus Castelluccio Sauri, la partita proseguiva con un solo assistente di parte;
- chiesti i chiarimenti all’arbitro ed esaminato il supplemento di rapporto dell’22/01/2019, si rileva che il direttore di gara non aveva provveduto ad invitare la soc. Asd Virtus Castelluccio Sauri a sostituire il Sig. Santolupo, proseguendo la partita con un solo assistente di parte;
tutto ciò rilevato, vista la regola 6 (Assistente di parte), punto 4 (pag. 64) Reg. Calcio,
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Asd Virtus Castelluccio Sauri;
- di disporre la ripetizione della gara Asd Virtus Castelluccio Sauri-Asd Virtus San Ferdinando per errore tecnico dell’arbitro;
- di demandare al Comitato Regionale Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 27/01/2019 FC Santeramo-Troia: peso atto del preannuncio di reclamo da parte della società GS Troia Asd si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
ALLENATORI
Cagno (Troia): squalifica fino al 31 gennaio 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
D’Elia (Virtus Maruggio), Marchese (GC Cutrofiano), Laera (Noci Azzurri), Potenza (SD Parabita): squalifica per due gare.
Stano (FC Santeramo), Mangini (Noci Azzurri), Romito (Savelletri), Totaro (SD Parabita), Lavermicocca (Triggiano), Pugliese (Virtus Castellana): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Fanizza e Vinci (Atletico Pezze), Chiri e Nobile (San Giorgio), Potito (Troia), Latartara (Virtus Castella): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).