Il Giudice sportivo nella seduta del 9 maggio si è così espresso sulle finali dei playoff del campionato di Seconda Categoria pugliese:
Gara GC Cerginola-Real Sannicandro del 06/05/2018: il Giudice sportivo
- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che: con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo la società Asd Real Sannicandro chiedeva l’applicazione dell’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva per aver la società
Gioventù Calcio Cerignola Srl schierato in campo il calciatore Orteca Rosario (23/01/1983)
che non risultava regolarmente tesserato; - che da verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia, è emerso che il calciatore Orteca Rosario risulta regolarmente tesserato con la società Gioventù Calcio Cerignola Srl in data dal 29/10/2016 e che pertanto aveva diritto a prendere parte alla gara in oggetto;
tutto ciò premesso
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla società Asd Real Sannicandro;
- di confermare per l’effetto il risultato conseguito sul campo di 2-0 in favore della Gioventù Calcio Cerignola Srl;
- di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Ideale Bari: ammenda di 300 euro. (“Durante il corso della gara propri sostenitori accendevano diversi fumogeni“).
Zollino: ammenda di 250 euro. (“Propri sostenitori accendevano n. 5 fumogeni durante la gara (prima recidiva)“).
MASSAGGIATORI
Furio (Real Galatone): squalifica fino al 17 maggio 2018.
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Carrozza e Leopizzi (Real Galatone), Busco (Real Sannicandro): squalifica per una gara.
GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Orteca (GC Cerignola), Aluisi e Terragno (Real Galatone), Stazione (Real Sannicandro): squalifica per una gara.