Il Giudice sportivo nella seduta del 18 dicembre si è così espresso sulla 11ª giornata del campionato di Seconda Categoria pugliese 2018/19:
Gara del 25/11/2018 Noci Azzurri-Savelletri: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che con ricorso del 30.11.2018 (pervenuto il 04.12.2018), ritualmente notificato alla controparte, la Asd Savelletri proponeva reclamo avverso l’esito della gara disputata il 25.11.2018 contro la Asd Noci Azzurri 2006, terminata col risultato di 2-1 in favore di quest’ultima.
A fondamento del proprio reclamo la Asd Savelletri lamentava:
- presunta impraticabilità del terreno di gioco, per il combinato effetto di copiosa precipitazione meteorica e scarsa visibilità;
- presunto mancato rispetto del periodo di intervallo tra primo e secondo tempo;
- doglianze avverso le squalifiche inflitte nei confronti dei suoi tesserati: Lepore Gianrico (14.10.1988); Fanizza Enrico (03.01.2003); Legrottaglie Giovanni (18.01.1985).
Preliminarmente questo Giudice osserva che, nonostante la propria competenza sia limitata alle questioni di cui sopra ai punti 1 e 2, per evidenti ragioni di economia processuale ed al fine di non gravare la ricorrente di ulteriori spese, lo scrivente intende esprimersi anche sul punto n. 3, come appresso.
A seguito di verifiche condotte sul referto della gara sopra richiamata si evince che, successivamente al tempo di attesa pari a quarantacinque minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara, il terreno di gioco si presentava in condizioni di praticabilità. Nessuna evidenza è stata riscontrata in merito alla seconda doglianza della ricorrente.
Infine, per quanto concerne la doglianza di cui al numero 3, in base al disposto di cui all’art. 45, comma 3 C.G.S., la squalifica dei calciatori fino a due giornate e l’inibizione dei dirigenti fino ad un mese, non sono impugnabili.
PQM
Delibera
- di rigettare il reclamo proposto dalla Asd Savelletri;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della Asd Noci Azzurri 2006 e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo a carico della istante.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 16/12/2018 Savelletri-Atletico Pezze: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Asd Atletico Pezze 2011 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SOCIETÀ
Grumese: ammenda di 300 euro. (“A seguito del provvedimento di espulsione comminato al calciatore nº 5 della società Grumese la gara veniva sospesa per circa tre minuti a causa di una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre. Veniva scagliato un pugno contro la porta del direttore di gara dai propri tesserati mentre abbandonavano l’impianto sportivo”).
Salve: ammenda di 200 euro. (“Propri sostenitori facevano esplodere durante il corso della gara due bombe carta e accendevano quattro fumogeni”).
Triggiano: ammenda di 200 euro. (“A seguito del provvedimento di espulsione comminato al calciatore nº 5 della società Grumese la gara veniva sospesa per circa tre minuti a causa di una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre“).
Bagnolo: ammenda di 150 euro. (“Propri sostenitori accendevano durante il corso della gara tre fumogeni“).
DIRIGENTI
Grieco (Atletico Pezze): squalifica fino al 17 gennaio 2019.
Di Vincenzo (Virtus San Ferdinando): squalifica fino al 10 gennaio 2019.
ALLENATORI
Geronimo (Grumese): squalifica fino al 20 gennaio 2019.
Cardone (Atletico Pezze), Palazzo (Noci Azzurri): squalifica fino al 10 gennaio 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Prato (Alessano), Geronimo (Grumese), Rossetti (Virtus Maruggio), Bruno (Virtus San Ferdinando): squalifica per due gare.
Del Conte (Audace Cagnano), Trinchese (Bagnolo), Spataro (Fragagnano), Marchionna (NT Cellamare), Siena (San Giovanni Rotondo), Quaranta (Tre Colli), Bisci (Virtus Maruggio): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Mastria (Alessano), Fiorenza (Spartak Ruffano), Manghisi (Virtus Castellana): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).