La Corte federale d’Appello si è espressa sulla vicenda degli illeciti sportivi commessi durante il campionato di Promozione pugliese 2015/16: accolti i reclami della società Manduria Sport, di Antonio Obiettivo, Costantino Masciullo, Antonio Renis, Lorenzo Adamuccio e Cosimo Manta per termini non osservati. Estinti dunque i procedimenti disciplinari a loro carico decisi in primo grado dal Tribunale federale territoriale.
Di seguito la sentenza:
- Reclamo della società Asd Ug Manduria Sport avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 2 e 7, commi 2 e 6 c.g.s. seguito deferimento del procuratore federale nota 10356/1297 pf 17-18 ms/cs/sds del 22.3.2019 (delibera del tribunale federale territoriale presso il comitato regionale puglia – com. uff. n. 105 del 28.6.2019)
- Reclamo del sig. Obbiettivo Antonio Salvatore (all’epoca dei fatti dirigente della società Asd Pro Italia Galatina) avverso la sanzione dell’inibizione di anni tre inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 c.g.s. seguito deferimento del procuratore federale nota 10356/1297 pf 17-18 ms/cs/sds del 22.3.2019 (delibera del tribunale federale territoriale presso il comitato regionale puglia – com. uff. n. 105 del 28.6.2019)
- Reclamo del sig. Masciullo Costantino (all’epoca dei fatti presidente della società Asd Pro Italia Galatina) avverso la sanzione dell’inibizione di anni 1 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 c.g.s. seguito deferimento del procuratore federale nota 10356/1297 pf 17-18 ms/cs/sds del 22.3.2019 (delibera del tribunale federale territoriale
presso il comitato regionale puglia – com. uff. n. 105 del 28.6.2019)- Reclamo del sig. Renis Antonio (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Toma Maglie) avverso la sanzione dell’inibizione di anni quattro inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 c.g.s. seguito deferimento del procuratore federale nota 10356/1297 pf 17-18 ms/cs/sds del 22.3.2019 (delibera del tribunale federale territoriale presso il comitato regionale puglia – com. uff. n. 105 del 28.6.2019)
- Reclamo del sig. Adamuccio Lorenzo (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Asd Toma Maglie) avverso la sanzione dell’inibizione di anni due inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 c.g.s. seguito deferimento del procuratore federale nota 10356/1297 pf 17-18 ms/cs/sds del 22.3.2019 (delibera del tribunale federale territoriale presso il comitato regionale puglia – com. uff. n. 105 del 28.6.2019)
- Reclamo del sig. Manta Cosimo (all’epoca dei fatti svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 c.g.s. per la società Us Galatone Usd) avverso la sanzione dell’inibizione di anni quattro inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 c.g.s. seguito deferimento del procuratore federale nota 10356/1297 pf 17-18 ms/cs/sds del 22.3.2019 (delibera del tribunale federale territoriale presso il comitato regionale puglia – com. uff. n. 105 del 28.6.2019)
La Corte federale d’Appello, riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti dalla società Asd Ug Manduria Sport di Manduria (TA) e dai sigg.ri Obbiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo li dichiara estinti ai sensi dell’art. 34 bis, commi 4 e 6 GDS e dichiara l’inefficacia della decisione impugnata e dispone restituirsi i contributi.