Il Giudice sportivo nella seduta del 26 febbraio si è così espresso sulla 24ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone B 2018/19:
Gara del 27/01/2019 Lizzano-Atletico Tricase: il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che
- con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla società controinteressata – la Polisportiva Lizzano 1996 chiedeva di comminare all’Asd Atletico Tricase la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0, per aver schierato in campo il tesserato Desiderato Pierapolo (12/10/1998) in posizione irregolare.
- Rimarcava la violazione dell’art. 95 delle Noif, in quanto “nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre diverse società, ma può giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”.
- Nel caso di specie la Polisportiva Lizzano 1996 eccepisce che il suindicato giocatore sia stato schierato in gare ufficiali dall’Asd Taurisano 1939, dall’Usd Alto Salento e dall’Asd Atletico Tricase.
- Attraverso controlli effettuati a campione è emerso che l’Asd Taurisano 1939 ha schierato il tesserato de quo il 21/10/2018 in occasione della gara Taurisano-SF Leverano; che l’Usd Alto Salento ha schierato il tesserato de quo il 02/12/2018 in occasione della gara Alto Salento-Molfetta Sportiva e che l’Asd Atletico Tricase ha schierato il tesserato de quo nella gara in contestazione.
- Emerge pertanto su base documentale la violazione dell’art. 95 delle Noif.
Tanto premesso
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Polisportiva Lizzano 1996 e, per l’effetto, di comminare all’Asd Atletico Tricase la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società ospitante;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.
SOCIETÀ
Ostuni: ammenda di 200 euro perché “proprio tifoso si arrampicava sulla recinzione dietro le panchine e proferiva frasi minacciose ed irriguardose nei confronti della squadra avversaria”.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Ciurlia (Atletico Racale): squalifica per quattro gare poiché “sputava in volto, colpendolo, un giocatore avversario”.
Motti (Carovigno): squalifica per una gara. (A fine gara)
Carati (LM Scorrano), Tamborrino (Novoli), Indino (Atletico Tricase), Antonicelli (Lizzano), Cappellini (Taurisano): squalifica per una gara “per recidiva in ammonizione”.