Il Giudice sportivo nella seduta del 14 gennaio si è così espresso sulla 18ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone B 2019/20:
FISSAZIONE UDIENZA
Gara del 24/11/2019 Taurisano-A. Toma Maglie: il Giudice sportivo territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società Asd A. Toma Maglie, visto ed applicato l’art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva fissa la riunione del 21/01/2020 per la decisione in merito del reclamo.
Gara del 22/12/2019 Atletico Aradeo-De Cagna: il Giudice sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che
- con PEC del 30/12/2019 – ore 17,06 – la società Asd Atletico Aradeo trasmetteva preannuncio di reclamo e reclamo al Giudice sportivo;
- che l’art. 67 primo comma del Cgs in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall’abrogato art. 46 Cgs, ha previsto espressamente che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;
- che il secondo comma dell’art, 67 del Cgs in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che “il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”;
- che in via transitoria l’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che, relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad applicarsi sino all’01/07/2020 le disposizioni previgenti;
- che nella fattispecie la società istante ha omesso di trasmettere alla società controinteressata il preannuncio del ricorso ed il ricorso nei termini di cui all’art. 67 Cgs
Tanto premesso
DELIBERA
- di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 0-3 in favore della società Asd De Cagna 2010;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.
SOCIETÀ
Carovigno: una gara da disputare a porte chiuse e in campo neutro con effetto immediato perché “un nucleo dei tifosi del Carovigno, per alcuni secondi, emetteva versi ed ululati razzisti nei confronti di un tesserato di colore della società ospite”.
Maglie: ammenda di 100 euro perché “propri accendevano dieci fumogeni sugli spalti senza conseguenze”.
DIRIGENTI
Giustiziero (Maglie): inibizione fino al 23 gennaio 2020.
Milelli (Atletico Racale): ammonizione.
ALLENATORI
Portaluri (Maglie): squalifica fino al 23 gennaio 2020.
Petrelli (Veglie): squalifica fino al 16 gennaio 2020.
Renis (Salento Football): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
Pace (Maglie), Molfetta (Ostuni), Tundo (Veglie): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Coccioli (Manduria), Caruso (Ostuni), Paiano (Salento Football), Ciurlia (Taurisano): squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.