La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 17 febbraio 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Taurisano-A. Toma Maglie del 24/11/2019: la Corte Sportiva di Appello territoriale Puglia, presieduto dall’avv. Giancarlo De Peppo e con la partecipazione dell’avv. Giuseppe Conte (relatore) e dell’avv. Livio Costantino (componente), quali componenti nella riunione del 17 febbraio 2020 ha adottato il seguente provvedimento nel procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto dalla Asd Toma Maglie avverso la decisione comminata dal Giudice Sportivo, contenuta nel C.U. n. 66 C.R. Puglia del 23.1.2020, in ordine alla dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla Asd Toma Maglie avverso la regolarità della gara del campionato di Promozione Asd Taurisano 1939-Asd Toma Maglie del 24.11.2019.
FATTO
Con reclamo del 30 gennaio 2020, la A. Toma Maglie, per il tramite dell’avv. Giulio Destratis, impugnava la decisione comminata dal Giudice sportivo, contenuta nel C.U. n. 66 C.R. Puglia del 23.1.2020, in ordine alla dichiarata inammissibilità del ricorso proposto dalla Asd Toma Maglie avverso la regolarità della gara del campionato di Promozione Asd. Taurisano 1939-Asd Toma Maglie del 24.11.2019.
Nella difesa si eccepiva che, nel caso di specie, si vertesse in una fattispecie regolata dall’art. 65, comma 1, lettera b) del Codice di giustizia sportiva, per la quale l’art. 67, comma 4, del Cgs non prevede la riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata “nel caso in cui l’irregolarità (del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari) sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali”.
In conseguenza di ciò, poiché l’impianto di illuminazione dello stadio della società ospitante, alla cui accensione si è dovuto ricorrere nel corso della gara, non è omologato, si chiedeva la vittoria per 0-3.
La società reclamante concludeva chiedendo la riforma della decisione impugnata, con annullamento in toto della decisione del Giudice sportivo in questione, nonché di accertare e dichiarare la violazione del regolamento compiuta dalla Asd Taurisano 1939 e per gli effetti condannare la stessa con la sanzione della perdita della gara con il risultato dello 0-3 in favore della Toma Maglie.
Depositava memorie difensive in data 06.02.2020 la Asd Taurisano 1939, con le quali ribadiva la inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 67 comma 4 del Cgs e, nel merito, osservava che la partita si era comunque svolta negli orari previsti ed in assenza di rilievi da parte dei protagonisti in campo, cioè nel silenzio assoluto dei capitani delle due squadre, del direttore di gara e dei suoi assistenti, in ordine alla visibilità.
La società reclamata eccepiva anche la violazione dell’art. 78, comma 2, ultima parte del Cgs, il quale sancisce che la Corte sportiva di Appello a livello territoriale, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione; la Asd Taurisano eccepiva infatti che le conclusioni rassegnate dalla società reclamante, innanzi richiamate, fossero inammissibili perché violative appunto dell’art. 78, comma 2, ultima parte del Cgs, in quanto in esse veniva richiesta la sanzione della perdita della gara con il risultato dello 0-3 in favore della Toma Maglie.
All’udienza del 10.02.2020 veniva sentito l’avv. Giulio Destratis per la società reclamante, mentre all’udienza del 17.02.2020 veniva sentito l’avv. Giuliano Massimo Vasquez quale difensore della Toma Maglie, giusta mandato depositato in udienza. Entrambi i difensori illustravano le linee difensive oggetto degli scritti difensivi, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. La Corte Sportiva d’Appello territoriale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato per le motivazioni appresso indicate.
Nella fattispecie in esame, si verte in ipotesi regolata dall’art. 65 comma 1 lettera C e 67 comma 4 C.G.S., il quale prevede che “con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 65 comma 1 lettera C, nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara, il ricorso è preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”.
Esaminando il referto arbitrale, emerge senza alcun dubbio che alcuna riserva è stata presentata dalla società reclamante, poiché lo spazio appositamente riservato non è stato barrato né, comunque, risultano allegati che attestino il reclamo verbale. In considerazione di quanto innanzi, si condivide quanto sancito dal Giudice Sportivo in ordine alla necessarietà ed imprescindibilità nel caso che ci occupa dei passaggi procedimentali previsti dal Cgs, con la conseguente dichiarazione di rigetto del reclamo proposto stante la inammissibilità di quello di primo grado, con conferma della decisione del Giudice sportivo.
È d’uopo evidenziare altresì che, alla luce di quanto disposto dall’art. 78, comma 2, ultima parte, su richiamato, laddove questa Corte avesse ritenuto insussistente la inammissibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, non avrebbe comunque avuto possibilità alcuna di accogliere le conclusioni della Asd Toma Maglie con le quali si chiedeva di condannare la Asd Taurisano con la sanzione della perdita della gara con il risultato dello 0-3 in favore della Toma Maglie.
Per tali motivi, la Corte d’Appello federale territoriale così provvede:
- rigetta il reclamo proposto dalla Asd Toma Maglie;
- confermare la decisione del Giudice Sportivo territoriale oggetto del presente ricorso;
- addebitarsi la tassa del reclamo sul conto dell’istante.
Così deciso in Bari, il 17 febbraio 2020, nella Camera di Consiglio della Corte d’Appello federale territoriale Puglia.