La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione dell’11 febbraio 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Carovigno-Ugento del 20 gennaio 2019: reclamo dell’Asd Ugento in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di €. 1000,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul C.U. N. 59 in data 24/1/2019 del C.R. Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’assistente che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che i comportamenti dei sostenitori della società Ugento risultano reiterati e quindi oggetto di contestate recidive tali da rendere solo parzialmente accoglibile il reclamo proposto dalla ricorrente;
- ritenuto tutto quanto innanzi dedotto, ritiene la Corte punibile la società Ugento con l’ammenda di €. 700,00 oltre alla conferma della diffida (così come intimata dal Giudice sportivo).
P.Q.M.
DELIBERA
- ridursi a €. 700,00 l’ammenda inflitta alla società Ugento e confermarsi nel resto l’impugnata decisione;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Soccer Modugno-Ideale Bari del 20 gennaio 2019: reclamo dell’Asd Ideale Bari in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico del calciatore Rinaldi Danilo di cui alla delibera riportata sul C.U. N. 59 in data 24/1/2019 del C.R. Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui più equa si appalesa la squalifica al calciatore Rinaldi Danilo fino al 20/2/2019 ritenendolo responsabile di mero comportamento antisportivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
P.Q.M.
DELIBERA
- ridursi al 20/02/2019 la squalifica inflitta al calciatore Rinaldi Danilo;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
—
Gara Polimnia-Latiano del 27 gennaio 2019: reclamo della Polisportiva Polimnia Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di €. 400,00 di cui alla delibera riportata sul C.U. N. 60 in data 31/1/2019 del C.R. Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che la società Polimnia Calcio deve ritenersi responsabile della condotta dei propri sostenitori a cui va addebitato il comportamento recidivo dei fatti contestati;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui va condiviso e confermato il provvedimento adottato dal Giudice sportivo.
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società Polisportiva Polimnia Calcio
- per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara San Giovanni Rotondo-Triggiano del 13 gennaio 2019: reclamo dell’Acd San Giovanni Rotondo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul C.U. N.59 in data 24/1/2019 del C.R. Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che la società Triggiano ha adempiuto correttamente ed in conformità a quanto previsto dall’Art. 46 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alle modalità di ricorso al Giudice sportivo per cui quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali.
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società Acd San Giovanni Rotondo
- per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
—
Gara Virtus Castelluccio-Virtus San Ferdinando del 13 gennaio 2019: reclamo dell’Asd Virtus San Ferdinando in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul C.U. N.60 in data 31/1/2019 del C.R. Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui il provvedimento adottato dal Giudice sportivo va condiviso e confermato.
P.Q.M.
DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla società Asd Virtus San Ferdinando e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa;
- di demandare al C.R. Puglia l’adozione del provvedimento di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.