Riportiamo di seguito la sentenza del Tribunale federale territoriale Puglia sul procedimento che ha visto coinvolto il calciatore Tony Lanzilotti, accusato di aver insultato su Facebook l’arbitro della gara del 23 settembre 2018 contro il Novoli, e la società del Carovigno.
Il Tribunale federale territoriale Puglia, nel procedimento promosso dal procuratore federale della Figc, con nota del 20 settembre 2019, nei confronti di:
- sig. Tony Lanzilotti per la violazione dell’art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per aver inviato il 26 settembre 2018 al sig. Roberto Aratri, arbitro della gara Carovigno-Novoli del campionato regionale di Promozione pugliese girone B, disputata il 23 settembre 2018, da un account Facebook riferibile al sig. Tony Lanzilotti, un messaggio dal contenuto ingiurioso, offensivo e minaccioso;
- società Asd Carvovigno Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Tony Lanzilotti, calciatore per la stessa tesserato all’epoca dei fatti;
FATTO
Sulla base delle indagini svolte dal collaboratore della procura federale, quest’ultima con la nota succitata del 20 settembre 2019 deferiva a questo Tribunale federale territoriale gli incolpati su menzionati affinché rispondessero delle violazioni loro contestate, innanzi richiamate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il tribunale disponeva la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del 4 novembre 2019 alla quale comparivano:
- per la procura federale l’avv. Nicola Monaco;
- il sig. Tony Lanzilotti e la soc. Asd Carovigno Calcio assistiti dall’avv. Angelo Cisternino;
Prendeva la parola il procura federale Nicola Monaco il quale, dopo ampia discussione, chiedeva che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che fossero loro irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:
- sig. Tony Lanzilotti la squalifica per 3 giornate;
- soc. Asd Carivigno Calcio l’ammenda di € 1000,00;
Prendeva quindi la parola l’avv. Cisternino (nella qualità innanzi citata) il quale chiedeva l’assoluzione per il sig. Tony Lanzilotti e l’annullamento dell’ammenda per la Società e, in subordine, una giornata di squalifica per il Lanzilotti e la sanzione nella misura minore possibile per la società Carivigno.
Il Tribunale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto descritto appare chiaro che l’attenzione deve essere rivolta in particolare alla valutazione del grado di ingiuria, offesa e minaccia di cui al messaggio inviato dall’account Facebook riferito al sig. Tony Lanzilotti nei confronti del sig. Roberto Aratri. Nel caso di specie, pur nel pieno riconoscimento di un comportamento assolutamente deplorevole del giocatore è d’uopo, tuttavia, osservare che, anche a seguito di un’attenta lettura del messaggio in questione, il medesimo non possa essere interpretato con un grado di valutazione riferibile ad una violenza finalizzata a ledere l’altrui integrità.
Invero, osserva questo Tribunale come il suddetto messaggio nella parte in cui si legge “non arbitrerai più è già partito il ricorso… ci vediamo davanti al giudice” può ragionevolmente essere spiegato come riferibile all’esercizio di azioni giudiziarie, o la minaccia di esercitarle, la cui prospettazione afferisce all’esplicazione di un diritto in grado di escludere una valutazione circa la reale prospettazione di un danno ingiusto e notevole nei confronti dell’arbitro attraverso azioni antigiuridiche o condotte lesive.
Ad ogni modo, salva comunque la imputabilità del sig. Lanzilotti anche in ordine alla violazione dei principi di correttezza e probità riferibili all’attività sportiva, è d’uopo rilevare come il giocatore abbia comunque ammesso la propria responsabilità circa i fatti contestati.
In tale prospettiva, anche alla luce delle motivazioni di cui sopra, è indubbio che deve trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all’art. 13, I comma, lett. e), C.G.S e, per l’effetto, l’art. 13, III comma, C.G.S nei confronti della soc. Asd Carovigno Calcio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, così dispone:
- nei confronti del giocatore Tony Lanzilotti l’applicazione della sanzione della qualifica per n. 2 (due) giornate;
- nei confronti della soc. Asd Carovigno Calcio l’ammenda di € 400,00.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 4.11.2019.