Il Giudice sportivo nella seduta del 12 dicembre si è così espresso sul reclamo della società Fortis Altamura, riguardante la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione del 23 novembre:
Gara Vigor Moles-Fortis Altamura del 23/11/17: il Giudice sportivo;
- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che l’ASD FORTIS ALTAMURA ha consegnato rituale riserva scritta al Direttore di gara in ordine alla regolarità del manto erboso;
- rimarcato che l’ASD FORTIS ALTAMURA ha inviato a mezzo fax il ricorso al Giudice Sportivo in data 24/11/2017 – ore 10,13 – che, di contra, copia del medesimo ricorso è stato inviato a mezzo posta alla società VIGOR MOLES il 24/11/2017 alle ore 8,50 ed è stata ricevuta in data 30/11/2017;
- che in base al regolamento vigente per la Coppa Italia Promozione i ricorsi – in ragione della prevista abbreviazione dei termini – devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, si da consentire alla controinteressata di far pervenire eventuali controdeduzioni entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo all’effettuazione della gara;
- che, ad abundantiam e nel merito, il Direttore di gara ha rappresentato nel referto di aver valutato la riserva formulata dalla ricorrente e suggerito al Presidente della VIGOR MOLES di far provvedere al livellamento della zona interessata all’interno di un’area di rigore, attraverso l’apposizione di gommini utilizzati nei campi in materiale sintetico;
- che il medesimo Direttore di gara ha dato atto che tale buco è stato livellato e che il campo di gioco era in condizioni idonee per far disputare la gara.
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché tardivamente trasmesso alla controinteressata VIGOR MOLES;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-0 in favore della VIGOR MOLES;
- di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.