Il Giudice sportivo nella seduta del 2 ottobre si è così espresso sulla 4ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2018/19:
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 30/09/18 Trulli e Grotte-Rinascita Rutiglianese: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Asd Rinascita Rutiglianese si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
SOCIETÀ
Trulli e Grotte: ammenda di 50 euro. (“La doccia nello spogliatoio arbitrale risultava non funzionante“).
Sporting Apricena: ammonizione e diffida. (“Per ritardata presentazione squadra in campo“).
DIRIGENTI
Vitto (Norba Conversano), Manuppeli (Sporting Apricena): inibizione fino al 4 novembre 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Cesareo (Sporting Apricena): squalifica per due gare.
Colucci (Martina), Floris (Nuova Spinazzola): squalifica per una gara.
COPPA ITALIA PROMOZIONE
Gara del 20/09/18 Norba Conversano-Trulli e Grotte: il Giudice sportivo
- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che con tempestivo reclamo inviato a mezzo fax il 21/09/2018, l’Asd Trulli e Grotte chiedeva di applicare a carico del Norba Coversano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in suo favore, per la posizione irregolare del calciatore Triozzi Giuseppe.
- In base al contenuto del reclamo, a seguito della finale di Coppa Puglia del 12/04/2018, tale tesserato del Norba Conversano era stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (quarta ammonizione).
- Tale sanzione non era stata scontata, poiché il Triozzi era stato schierato in occasione della prima gara di Coppa Italia di Promozione della stagione sportiva 2018/19.
- Osserva questo Giudice sportivo che il ricorso è fondato, risultando documentalmente provato che il Triozzi Giuseppe non ha scontato tale squalifica, in conformità a quanto previsto dall’art. 22 comma 6 C.G.S.
Pertanto
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dall’Asd Trulli e Grotte e, per l’effetto, di comminare all’Asd Norba Conversano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.