Il Giudice sportivo nella seduta del 5 marzo si è così espresso sulla 25ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2018/19:
Gara del 24/02/2019 Sporting Donia-Real Siti: il Giudice sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- con reclamo tempestivamente inviato a controparte, l’Asd Sporting Donia chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in suo favore ed in danno dell’Ac Real Siti per aver tale società schierato il tesserato Sparapano Luigi (16/05/2000), presuntivamente in posizione irregolare poiché presente nell’elenco degli svincolati ai sensi dell’art. 107 delle Noif, pubblicato sul C.U. n. 7 del 30/07/2018.
- Da accertamenti svolti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emerso che lo Sparapano Luigi – alla data di disputa della gara (24/02/2019) – risultava svincolato: pertanto la sua partecipazione alla medesima con il n. 2 risulta irregolare.
Tanto premesso
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dall’Asd Sporting Donia e, per l’effetto, di comminare all’Ac Real Siti la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0;
- di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’accoglimento del medesimo.
Gara del 03/02/2019 Norba Conversano-Audace Barletta: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio a mezzo pec seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato a controparte – la Gsd Audace Barletta chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in suo favore ed in danno dell’Asd Norba Conversano – in relazione alla posizione irregolare del tesserato Belviso Luca (19/09/2000).
- Sostiene la reclamante che Belviso Luca è stato squalificato per una giornata come calciatore non espulso dal campo (vedi C.U. n. 59 del 24/01/2019) e non poteva scontare la squalifica nella gara di recupero disputata dall’Asd Norba Conversano il 24/01/2019, non applicandosi al caso di specie il principio della squalifica automatica (art. 19, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva). La squalifica non sarebbe stata scontata neanche in occasione della successiva gara del 27/01/2019, in quanto l’Asd Norba Conversano lo aveva schierato in distinta con il n. 15. Dal referto arbitrale risulta che Belviso Luca ha partecipato attivamente alla gara in contestazione, essendo entrato in campo al 34′ del secondo tempo.
- Ha trasmesso proprie controdeduzioni l’Asd Norba Conversano 18/02/2019, asserendo che il calciatore Belviso Luca era stato espulso nel corso della gara e precisamente nei minuti di recupero del secondo tempo (50′): pertanto l’Arbitro correttamente lo avrebbe inserito nella sezione giocatori espulsi nell’ambito del rapportino di gara. La resistente dichiara di ritenere che la squalifica sia stata automaticamente scontata in occasione della gara di recupero del 24/01/2019 e che, conseguentemente, il Belviso era stato inserito nella distinta di gara del 27/01/2019 ed aveva attivamente partecipato all’incontro del 03/02/2019.
- Rileva questo Giudice sportivo che l’arbitro, nel referto di gara del 20/01/2019, ha indicato che il tesserato Belviso Luca è stato espulso dopo il termine della gara (seppur sul terreno di gioco) e tale circostanza è stata confermata con supplemento telefonico del 05/03/2019.
- Sul punto il Giudice rimarca che sia l’art. 19 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva che l’art. 45 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevedono la squalifica automatica senza declaratoria del Giudice Sportivo per “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale”.
- Poiché nel caso di specie l’espulsione è stata notificata dopo il termine della gara, non poteva aver luogo alcun automatismo e la sanzione non si può ritenere scontata con riferimento alla gara di recupero del 24/01/2019, poiché la sanzione è stata inflitta da questo Giudice con C.U. n. 59 del 24/01/2019: ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale”.
Tanto premesso
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dal Gsd Audace Barletta e, per l’effetto, di infliggere all’Asd Norba Conversano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante, alla luce dell’accoglimento dello stesso.
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 02/03/2019 Real Siti-Martina: preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Asd Martina Calcio 1947 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
DIRIGENTI
Cassano (Norba Conversano): inibizione fino al 7 aprile 2019.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Grosso (Don Uva): squalifica per due gare.
Pignatale (Ginosa), Pizzutto (Rinascita Rutiglianese): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Lacerenza (Real Siti), Troilo (Don Uva), Rotunno (Nuova Spinazzola), Mascia (Sporting Donia), Traversa (Trulli e Grotte), Cantalice (VL San Paolo Bari): squalifica per una gara “per recidiva in ammonizione”.