Il Giudice sportivo nella seduta del 18 febbraio si è così espresso sulla 23ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2019/20:
Gara del 12/01/2020 Vigor Bitritto-Manfredonia: il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali e rilevato che:
- con preannuncio a mezzo Pec seguito da reclamo, entrambi ritualmente inviati alla società controinteressata, la società Manfredonia Calcio 1932 chiedeva di applicare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno della società Vigor Bitritto e, in subordine, la ripetizione della gara a porte chiuse o in campo neutro.
- Espone la reclamante che, prima dell’inizio della gara, tesserati della Vigor Bitritto abbiano proferito espressioni minacciose ed intimidatorie nei confronti dei tesserati della società Manfredonia Calcio 1932, assumendo in un caso anche atteggiamento violento.
Successivamente riferisce che, al 45’ del secondo tempo, il comportamento offensivo ed antisportivo di due tesserati della società Vigor Bitritto avrebbe provocato una zuffa sugli spalti tra le due tifoserie, non separate da alcuna barriera divisoria. - Ritiene la reclamante che i comportamenti minacciosi ed intimidatori dei tesserati della società Vigor Bitritto abbiano condizionato l’esito della gara, che sarebbe stata portata a termine solo “pro forma”.
- Ha inviato proprie controdeduzioni l’Asd Vigor Bitritto in data 18/01/2020, ritualmente notificate alla controparte, nell’ambito delle quali eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della produzione di video realizzato da un telefono cellulare, in quanto non provenienti da fonti accreditate per l’evento dalla Lnd, e successivamente contesta alla società ospite l’adozione di comportamenti provocatori, quale quello assunto da alcuni tesserati dopo il loro ingresso nell’impianto di gioco, che avrebbero cominciato a riprendere con i propri cellulari quanto accadeva e veniva detto nella zona antistante gli spogliatoi e sul terreno di gioco.
La parte ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva in data 14/02/2020. - Osserva preliminarmente il Giudice sportivo che l’utilizzo di filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale è per il medesimo facoltativo: la società interessata deve in tal senso rispettare la formalità procedurale prevista dall’art. 61 comma 3 Cgs (deposito dei filmati presso l’ufficio del Giudice sportivo competente, allegati ad apposita richiesta, gravata da un contributo di euro 100,00), nell’ipotesi nella quale il soggetto ammonito, espulso o allontanato sia diverso dall’autore dell’infrazione.
- Nella diversa ipotesi di procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall’art. 61 commi 3, 4, 5 e 6 C.G.S. (vedi art. 62 comma 1 Cgs).
- L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della richiesta: nel caso di specie i video non professionali sono stati inviati via Pec e, pertanto, non possono essere considerati depositati (poiché non utilizzabili e non visibili) solo in data 15/01/2020, anziché entro le ore 14,00 e/o 16,00 del 13/01/2020.
- L’istanza, oltre che tardiva, non è stata neanche corroborata dal versamento del contributo di euro 100: pertanto, ai sensi dell’art. 61 comma 3 Cgs, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile.
- In relazione alla gara è stato esaminato il rapporto dell’arbitro e quello dei due commissari di campo designati.
- Questi ultimi hanno reso supplemento in data 04/02/2020, mentre l’arbitro ha trasmesso via mail supplemento di rapporto in data 05/02/2020.
- I commissari di campo hanno riferito che prima della gara vi sono stati screzi verbali e qualche spintone tra i tesserati delle due squadre, generati in prima battuta da rancori maturati dai tesserati della Vigor Bitritto per fatti che sarebbero accaduti durante la gara di andata ed in seconda battuta dal contegno tenuto da alcuni tesserati del Manfredonia Calcio 1932, che avrebbero iniziato a riprendere con i propri telefoni cellulari quanto accadeva nella zona degli spogliatoi e sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara.
- Entrambi hanno confermato di non aver percepito forme di intimidazione verbale e/o di violenza fisica che possano aver condizionato i tesserati della società Manfredonia Calcio 1932.
- In relazione all’episodio avvenuto al 45’ del secondo tempo hanno confermato di aver descritto nel rapporto il comportamento tenuto dai tesserati n. 9 e n. 11 della Vigor Bitritto (poi squalificati da questo Giudice sportivo).
- Hanno ribadito che la rissa tra le due tifoserie è stata sedata dalle forze dell’ordine e che la gara si è conclusa regolarmente.
- Il direttore di gara ha riferito nel referto che, prima della gara, era entrato sul terreno di gioco un sostenitore della squadra locale che aveva inveito ed assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei calciatori della squadra ospite: tale soggetto era stato allontanato dai dirigenti della squadra locale.
- Nel supplemento del 05/02/2020 ha confermato che prima, durante e dopo la gara non ha assistito ad episodi di violenza verbale o fisica da parte di tesserati della società Vigor Bitritto ai danni di quelli appartenenti alla società Manfredonia Calcio 1932.
- In relazione a quanto sopra l’art. 61 comma 1 Cgs espressamente prevede che “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo ed i relativi ed eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Tanto premesso
DELIBERA
- di rigettare il ricorso proposto dalla società Manfredonia Calcio 1932 e, per l’effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della società Vigor Bitritto;
- di comminare alla società Vigor Bitritto l’ammenda di euro 600 per le ragioni indicate nel referto del direttore di gara, valutata altresì la prima recidività della condotta sanzionata.
SOCIETÀ
Vigor Bitritto: ammenda di 600 euro.
(Vedi delibera su riportata)
ALLENATORI
Buccolieri (Noicattaro), Ferrara (Sporting Apricena), De Luca (United Sly): ammonizione.
CALCIATORI ESPULSI
D’Agostino (FC Capurso), Romeo (Ginosa), Fraschini (Norba Conversano): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
De Ceglia (Borgorosso Molfetta), Recchia (Castellaneta), Lovergine (Noicattaro), Ciccone (Real Siti), De Bellis (Sporting Apricena), Lacarra (United Sly), Loseto F. (Vigor Bitritto): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.