Il Giudice sportivo nella seduta del 27 novembre si è così espresso sulla 12ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2018/19:
Gara dell’11/11/2018 Nuova Spinazzola-VL San Paolo Bari: il Giudice sportivo;
- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che con ricorso del 13.11.2018 (pervenuto il 16.11.2018), ritualmente notificato alla controparte, la VL San Paolo Bari proponeva reclamo avverso l’esito della gara disputata in data 11.11.2018 contro la Usd Nuova Spinazzola, terminata col risultato di 0-0. A fondamento del proprio reclamo la VL San Paolo Bari lamentava la posizione irregolare del calciatore della Usd Nuova Spinazzola, n. 2 sig. Campanale Christian (09.04.1999), per aver preso parte alla gara sin dall’inizio della stessa, a ciò non legittimato giusta squalifica inflittagli per una giornata nell’ultima gara dello scorso campionato Juniores nazionali (07.04.2018), in qualità di tesserato della Sporting Fuglor (cfr. C.U. n. 87 del 09.04.2018). La Usd Nuova Spinazzolare plicava richiamando il disposto di cui all’art. 22 c. 6 CGS, ritenendo che il calciatore su indicato avrebbe dovuto scontare la propria squalifica non prendendo parte alla prima giornata di campionato della prima squadra, trattandosi di neo tesserato della Usd Nuova Spinazzola e che, inoltre, il campionato di Promozione (girone A) è iniziato in data 09.09.2018, ossia antecedentemente a quello Juniores regionale (iniziato il 27.10.2018 per la società reclamata), la doglianza della ricorrente corrisponde al vero e, per l’effetto, il calciatore n. 2 della Usd Nuova Spinazzola, sig. Campanale Christian (09.04.1999), non avrebbe dovuto prendere parte alla gara del 11.11.2018, poiché in costanza di squalifica.
PQM
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla VL San Paolo Bari e, per l’effetto, di comminare alla Usd Nuova Spinazzola la punizione sportiva della perdita della gara dell’11.11.2018 col risultato di 0-3 in favore della VL San Paolo Bari.
- non si addebita la tassa reclamo, stante l’accoglimento del gravame.
Gara del 25/11/2018 Noicattaro-Real Siti: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la gara è stata sospesa al 45′ del primo tempo a causa della forte pioggia, demanda al Comitato Regionale Puglia l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell’incontro.
DIRIGENTI
Giammetta (Sporting Apricena): inibizione fino al 6 dicembre 2018.
ALLENATORI
Giardino (Trulli e Grotte): squalifica fino al 6 dicembre 2018.
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
D’Angelo (Norba Conversano), Carbone (Nuova Spinazzola): squalifica per due gare.
De Giorgio (Trulli e Grotte): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Gernone (Rutiglianese), Menicozzo (Sporting Apricena): squalifica per una gara. (“Per recidiva in ammonizione“).