Il Giudice sportivo nella seduta del 26 ottobre si è così espresso sulla 7ª giornata del campionato di Promozione pugliese 2021/22:
Gara del 10/10/2021 Foggia Incedit-Bitritto Norba: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo preannuncio, inviato a mezzo PEC dell’11.10.21 alla controparte, la società Asd Bitritto Norba ricorreva avverso il risultato della gara indicata in oggetto;
- con separata Pec, inviata sempre in data 11.10.21 esclusivamente a questo Giudice, la ricorrente trasmetteva copia del bonifico della tassa relativa al ricorso;
- on successiva PEC del 13.10.21 l’istante trasmetteva copia del ricorso nel quale eccepiva la posizione irregolare del calciatore Lasalandra Enrico (Foggia Incedit), presente in distinta ma non schierato in campo nel corso della gara in oggetto, e chiedeva la vittoria della gara in proprio favore o in via gradata la ripetizione dell’incontro;
- a seguito del provvedimento di fissazione della decisione, pubblicato in data 21.10.21 sul C.U. n. 46 del Comitato Regionale Puglia, entrambe le parti depositavano memorie difensive; in particolare: la resistente Foggia Incedit, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l’inesistenza del preannuncio di ricorso per difetto di sottoscrizione della dichiarazione, nonché l’inammissibilità e/o irricevibilità del medesimo ricorso per omesso versamento della tassa reclamo; nel merito, deduceva l’infondatezza del ricorso, concludendo per l’integrale rigetto del gravame;
- la ricorrente si riportava alle motivazioni ed alle richieste oggetto del ricorso e, nel contestare le eccezioni preliminari e pregiudiziali avanzate dalla resistente, evidenziava l’osservanza delle disposizioni codicistiche relative al preannuncio ed al pagamento della tassa del ricorso, chiedendo l’accoglimento delle proprie istanze.
Tanto premesso, osserva questo Giudice che l’eccezione preliminare relativa al difetto di sottoscrizione del preannuncio di ricorso avanzata dalla difesa della resistente Foggia Incedit è fondata e va accolta. Dalla documentazione pervenuta a questo giudice, si evince che la ricorrente ha tempestivamente preannunciato il ricorso, inviando però a questo ufficio ed alla controparte un mero messaggio testuale privo di firma. Infatti, alla Pec del preannuncio non risulta allegata alcuna dichiarazione sottoscritta dalla società ricorrente, tale da consentire a questo giudice la certezza quanto a provenienza della dichiarazione di preannuncio. Ritiene questo giudice di non doversi discostare dall’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia richiamato dalla resistente e, quindi, di non poter condividere l’assunto di parte ricorrente finalizzato a sminuire la valenza propria della “dichiarazione” con cui si preannuncia il ricorso, poiché anche tale dichiarazione è atto di parte che andrà come tale sottoscritto, scansionato ed allegato al messaggio Pec, proprio in ossequio al richiamato carattere di informalità del processo sportivo di cui all’art. 2 del codice di giustizia sportiva del Coni.
Parimenti, non può considerarsi corretta l’interpretazione della parte ricorrente quanto all’invio del contributo che, a mente dell’art. 67 comma 1º del Codice di Giustizia Sportiva, va in ogni caso depositato unitamente al preannuncio, anche sotto forma di richiesta di addebito sul conto campionato dell’istante.
Questo Giudice ritiene che l’esame delle eccezioni preliminari assorba il merito della vicenda.
Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso inviato dalla società Asd Bitritto Norba, stante il difetto di sottoscrizione del preannuncio e del contestuale versamento della tassa reclamo o di contestuale richiesta di addebito sul conto della società;
- per l’effetto di confermare il risultato della gara di 3-0 in favore della società Foggia Incedit, come conseguito sul campo.
SOCIETÀ
Atletico Tricase: ammenda di 200 euro perché “propri tifosi accendevano due fumogeni in tribuna senza conseguenze (prima recidiva)”.
DIRIGENTI
Sanapo (Rinascita Rutiglianese): inibizione fino al 28 novembre 2021.
A fine gara.
Giammetta e Manuppelli (Sporting Apricena): inibizione fino al 28 novembre 2021.
ALLENATORI
Valentini (Rinascita Rutiglianese), Di Flumeri (Sport Lucera): squalifica fino al 28 novembre 2021.
CALCIATORI ESPULSI
Gernone e Tanzell (Rinascita Rutiglianese), De Bellis (Sporting Apricena): squalifica per due gare.
Talò (Avetrana), Mascia (Foggia Incedit), Gassi (Rinascita Rutiglianese): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Palmisano (Arboris Belli): squalifica per due gare.
A fine gara.
Liso (FC Capurso): squalifica per una gara.
A fine gara.
Spina (Fesca Bari), Paiano (Leverano), Bruno (Spartan Legend): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.