Il Giudice sportivo nella seduta del 14 dicembre si è così espresso sulla 14ª giornata del campionato di Promozione pugliese 2021/22:
Gara del 10/10/2021 Foggia Incedit-Bitritto Norba: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato:
- che, a seguito del reclamo dell’Asd Bitritto Norba, la Corte Sportiva di Appello, con delibera pubblicata sul C.U. n. 62 del 26.11.21, ha annullato la decisione di questo Giudice Sportivo Territoriale di inammissibilità/improcedibilità del gravame proposto dalla suddetta società avverso la gara di Campionato di Promozione del 10.10.21 disputata contro la società Foggia Incedit, rinviando per l’esame del merito al Giudice di prime cure;
- che la Asd Bitritto Norba con il ricorso proposto innanzi a questo Giudice Sportivo Territoriale ha eccepito la posizione irregolare del calciatore Lasalandra Enrico nella gara del 10.10.21, chiedendo la vittoria in proprio favore;
- che la resistente Foggia Incedit con propria memoria difensiva ha chiesto il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Cgs, non avendo il predetto Lasalandra Enrico preso parte alla gara in oggetto;
Tanto premesso, osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che il ricorso proposto dalla società Asd Bitritto Norba è infondato nel merito e va rigettato per le seguenti motivazioni.
- Preliminarmente, va detto che il calciatore Lasalandra Enrico alla data del 10.10.21 doveva scontare la squalifica di 1 giornata pubblicata sul C.U. n. 39 del 07/10/2021.
- Dall’esame del referto di gara risulta che la società Foggia Incedit ha schierato il predetto Lasalandra Enrico solo in distinta, quindi tra i calciatori di riserva, e che non l’abbia utilizzato durante l’incontro, sicché ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Cgs “La posizione irregolare del calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle Noif, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa “.
- Pertanto, non sussiste alcuna posizione irregolare del predetto tesserato. La circostanza tra l’altro trova riscontro nello stesso ricorso, sicché sul punto non può esservi contestazione.
- È altrettanto pacifico che a mente dell’art. 21 comma 3 del Cgs “Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l’irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9”.
- In conclusione, se il mancato impiego del calciatore non ha inficiato la regolarità della gara, la presenza del calciatore squalificato tra quelli di riserva comporta una ulteriore sanzione disciplinare.
Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale
DELIBERA
- di rigettare il ricorso proposto dalla società Asd Bitritto Norba, addebitando la relativa tassa sul conto della società ricorrente;
- per l’effetto, di confermare il risultato della gara di 3-0 in favore della società Foggia Incedit come conseguito sul campo;
- di squalificare il calciatore Lasalandra Enrico per 1 giornata ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Cgs.
ALLENATORI
Bellantuono (FC Capurso): squalifica fino al 16 gennaio 2022.
CALCIATORI ESPULSI
Grandolfo (Atletico Acquaviva), Cardinale (Città di Gallipoli), Casamassima e D’Ambrosio (FC Capurso), Arnese (Sporting Apricena): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Lasalandra (Foggia Incedit): squalifica per una gara.
Vedi delibera su riportata.