Il Giudice sportivo nella seduta del 16 novembre si è così espresso sulla 10ª giornata del campionato di Promozione pugliese 2021/22:
DIRIGENTI
Lore (Atletico Acquaviva): inibizione fino al 25 novembre 2021.
MASSAGGIATORI
Cilumbiello (Nuova Spinazzola): squalifica fino al 18 dicembre 2021.
ALLENATORI
Contaldo (Galatina), Castrignano (Goleador Melendugno): squalifica fino al 2 dicembre 2021.
CALCIATORI ESPULSI
De Cillis (Don Uva): squalifica per due gare.
Sebastiano (Fesca Bari), Campobasso (FC Capurso), Paoluccio (Polimnia), Petito (Lucera): squalifica per una gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
Colella (Atletico Acquaviva): squalifica per una gara.
A fine gara.
Gioia (Avetrana), Florio (Capo di Leuca), Zaccaria (Polimnia), Ferrantino (Lucera), Zilli (Taurisano): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.
Queste invece le decisioni principali riguardo la Coppa Italia Promozione:
Gara dell’11/11/2021 Novoli-Avetrana: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte, la società Avetrana Calcio adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l’applicazione dell’art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver la società Novoli schierato in campo il calciatore Fasiello Giordano, nato il 2/4/1996, il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata comminata con CU n. 48 pag. 32, pubblicato il 28/11/2019 dal Comitato Regionale Puglia.
Osserva questo Giudice che il reclamo è fondato e va accolto. Effettivamente, dalle verifiche effettuate, emerge che il calciatore Fasiello Giordano non ha mai scontato la squalifica di cui al Comunicato anzidetto.
Si precisa che il sig. Fasiello Giordano è stato sempre impiegato in tutte le gare di Coppa Italia Promozione disputate sia dalla società Salento Football, sia successivamente dalla società Goleador Melendugno (stagione sportiva 2020/2021), sia ancora dalla società Novoli (stagione sportiva 2021/22), tutte Società nelle quali risultava tesserato. Ciò posto, per le norme Federali di riferimento la squalifica non si considera scontata.
Tanto premesso, visti ed applicati l’art. 9 del Regolamento della Coppa Italia Promozione, pubblicato sul CU n. 22 del 24/8/2021, nonché l’art. 10 comma 1 del Cgs
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Avetrana Calcio e, per l’effetto, di comminare alla società Novoli la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Avetrana Calcio;
- non addebitarsi la tassa reclamo, stante l’accoglimento dello stesso.
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Gara dell’11/11/2021 Virtus Locorotondo-Polimnia: il Giudice sportivo esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
- con tempestivo reclamo, ritualmente inviato alla controparte, la società Polimnia Calcio adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, chiedendo l’applicazione dell’art. 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver la società Virtus Locorotondo 1948 utilizzato il calciatore Lacirignola Simone, nato il 7/11/2002, il quale non avrebbe scontato la squalifica di una giornata comminata con CU n. 46 pag. 38, pubblicato il 21/10/2021 dal Comitato Regionale Puglia.
Osserva questo Giudice che il reclamo è fondato e va accolto. Effettivamente, dalle verifiche effettuate, emerge che il calciatore Lacirignola Simone non ha scontato la squalifica di cui al Comunicato anzidetto.
Tanto premesso, visti ed applicati l’art. 9 del Regolamento della Coppa Italia Promozione, pubblicato sul CU n. 22 del 24/8/2021, nonché l’art. 10 comma 1 del Cgs
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla società Polimnia Calcio e, per l’effetto, di comminare alla società Virtus Locorotondo 1948 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società Polimnia Calcio;
- non addebitarsi la tassa reclamo, stante l’accoglimento dello stesso.