La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 25 marzo 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
COPPA ITALIA PROMOZIONE
Gara Taurisano-Deghi Lecce del 21/02/2019: reclamo della Asd Taurisano 1939 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo (campo neutro e porte chiuse) fino al 07/04/2019; ammenda di € 500,00 e inibizione allenatore De Benedictis Andrea e squalifica calciatore Febbraro Salvatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 28/2/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente difesa dall’avv. Massimo Vasquez;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerata la fattiva e meritoria condotta posta in essere dal sig. Polimeno Carlo, dirigente addetto all’arbitro, finalizzata ad arginare la protesta dei calciatori e dei dirigenti della società reclamante, si ritiene di poter addivenire ad una riforma, seppur parziale, della squalifica del campo e a porte chiuse, fino al 29/03/2019, confermando la sanzione dell’ammenda di € 500,00;
- rilevato che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la violazione addebitata all’allenatore De Benedictis Andrea è risultata di minore entità per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell’inibizione fino al 02/04/2019;
va invece confermata la squalifica inflitta al calciatore Febbraro Salvatore non essendo emersi elementi diversi rispetto al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
DELIBERA
- ridursi la squalifica del campo e a porte chiuse inflitta alla società Asd Taurisano 1939 fino al 29/03/2019;
- ridursi fino al 02/04/2019 l’inibizione inflitta all’allenatore De Benedictis Andrea;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- restituirsi la tassa reclamo di € 130,00 (78,00 + 52,00), versata con bonifico, stante il parziale accoglimento del ricorso.
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Gara Taurisano-Deghi Lecce del 21/02/2019: reclamo del calciatore Galati Ivan in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica fino al 28/02/2022 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 68 in data 28/2/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il ricorrente a mezzo del suo difensore dall’avv. Marco Macagnino;
- rilevato che la condotta posta in essere dal calciatore Galati Ivan può essere adeguatamente punita con la squalifica fino al 28/02/2021, attese le risultanze processuali.
P.Q.M.
DELIBERA
- ridursi la squalifica inflitta al calciatore Galati Ivan fino al 28/02/2021;
- restituirsi la tassa reclamo di € 65,00, versata con bonifico, stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BARI
Gara Ruvese-Football Altamura del 10/02/2019: reclamo della società Asd Football Altamura in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice aportivo a carico dei calciatori Laurieri Michele, Donnazita Luciano, Donnazita Lorenzo e Sardone Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 in data 14/2/2019 della Delegazione Provinciale di Bari.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- considerato che il comportamento dei calciatori Laurieri Michele, Donnazita Luciano, Donnazita Lorenzo è risultato essere irriguardoso e anche violento nei confronti dell’Arbitro senza conseguenze lesive, per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della squalifica per ognuno di essi fino al 30/09/2020;
- ritenuta congrua la sanzione inflitta al calciatore Sardone Domenico dal primo giudice, non meritevole di alcuna modifica, ma solo conferma.
P.Q.M.
DELIBERA
- ridursi la squalifica inflitta ai calciatori Laurieri Michele, Donnazita Luciano, Donnazita Lorenzo fino al 30/09/2020;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del ricorso.