La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 13 novembre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Vigor Liberty San Paolo Bari-Martina del 07/10/2018: reclamo calciatore Lopez Giuseppe in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a suo carico per squalifica fino al 31/12/2018 di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n°31 in data 11/10/2018 del Comitato Regionale Puglia.
Gara Vigor Liberty San Paolo Bari-Martina del 07/10/2018: reclamo società Martina in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico del calciatore Lopez Giuseppe per squalifica fino al 31/12/2018 di cui alla delibera succitata.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il ricorrente assistito dall’avvocato Antonio Muschio Schiavone e la società Martina;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentiti l’arbitro e i suoi due assistenti che hanno reso i rispettivi supplementi di rapporto;
- rilevata la identità oggettiva e soggettiva del presente ricorso con quello proposto dal calciatore del Martina Lopez Giuseppe in proprio del 18/10/2018;
Ritiene preliminarmente la Corte di procedere alla riunione dei due procedimenti.
- Ritenuto che, sulla base dei supplementi di rapporto resi dall’arbitro e dai due assistenti, è risultata pacifica la partecipazione del calciatore Lopez Giuseppe alla violenta rissa verificatasi all’ingresso degli spogliatoi alla fine del primo tempo della gara su citata;
- considerato che per costanti e non mutati principi di diritto sportivo la responsabilità di coloro che hanno preso parte alla rissa va individuata nel fatto di avervi partecipato a nulla rilevando gli ulteriori elementi accessori di provocazione e/o delle cause determinanti la rissa stessa;
- ritenuto altresì la particolare violenza con cui si è svolta la rissa su citata sedata solo grazie all’intervento della forza pubblica;
- tutto ciò premesso la Corte ritiene che la sanzione della squalifica inflitta dal primo Giudice fino al 31/12/2018 al calciatore Lopez Giuseppe vada condivisa e confermata;
P.Q.M.
La Corte, previa preliminare riunione dei due procedimenti come innanzi disposta
DELIBERA
- Rigettare entrambi i su citati ricorsi:
- incamerare la tassa di € 65.00 versata dal calciatore Lopez Giuseppe in proprio;
- addebitare la relativa tassa sul conto della società Martina così come dalla stessa richiesto.
Gara Vigor Liberty San Paolo Bari-Martina del 07/10/2018: reclamo società Vigor Liberty San Paolo Bari in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico del calciatore Falco Michele per squalifica fino al 30/06/2019 di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n° 31 in data 11/10/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentiti l’arbitro e i suoi due assistenti che hanno reso i rispettivi supplementi di rapporto;
- rilevato che sulla base dei succitati elementi probatori sono risultate clamorosamente smentite tutte le argomentazioni addotte dalla reclamante a cominciare dalla posizione dell’arbitro e dei suoi assistenti per nulla fermi a centrocampo, tant’è che il primo di essi, al momento dell’aggressione e della rissa era già negli spogliatoi per aver preceduto il rientro delle squadre in campo, e il secondo
assistente, unitamente al direttore di gara, si trovavano in prossimità degli spogliatoi a pochi metri dal verificarsi dell’unica aggressione e rissa perfettamente controllata e descritta nel loro rapporto di gara; - considerato che, dalla stessa terna arbitrale è stato poi negato che prima del verificarsi dell’aggressione al calciatore Fumarola Massimo della società Martina, si fosse verificata una analoga aggressione da parte di quest ultimo al calciatore Lepore Giuseppe della Vigor Liberty San Paolo Bari, aggressione che secondo la reclamante avrebbe causato e provocato (a titolo ritorsivo) la violenta aggressione più volte citata a danno del calciatore Fumarola Massimo (capitano del Martina) oltre alla relativa rissa fra calciatori e l’aggressione da parte di persone estranee introdottesi abusivamente negli spogliatoi perché non autorizzate;
- rilevato altresì che, la terna arbitrale ha poi smentito la tesi della reclamante secondo cui il calciatore Lepore Giuseppe della società Vigor Liberty San Paolo Bari “a seguito delle lesioni patite veniva prontamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo” considerato che, hanno poi affermato gli arbitri di aver visto “solo il capitano del Martina sig. Fumarulo Massimo che giaceva sulla lettiga dell’ambulanza che si apprestava a portarlo ad un centro di pronto soccorso”.
Tutto ciò premesso la Corte, attesa la particolare violenza dell’aggressione subita dal calciatore Fumarulo Massimo del Martina ad opera di persone estranee e del calciatore Falco Michele della Vigor Liberty San Paolo Bari ritiene che il reclamo proposto dalla Vigor Liberty San Paolo Bari vada rigettato e vada confermata la sanzione della squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore Falco Michele fino al 30/06/2019.
P.Q.M.
DELIBERA
- Respingersi il reclamo proposto dalla società Vigor Liberty San Paolo Bari e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
Gara Vigor Liberty San Paolo Bari-Martina del 07/10/2018: reclamo società Vigor Liberty San Paolo Bari in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico della società per disputa n° 4 gare a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1000 di cui alla delibera riportata sul comunicato ufficiale n° 32 in data 18/10/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
Ritiene la Corte che il reclamo proposto dalla Vigor Liberty San Paolo Bari sia in parte inammissibile e solo parzialmente fondato e vada quindi parzialmente accolto per i seguenti motivi:
- È innanzi tutto documentalmente ed inequivocabilmente accertato che la porta di comunicazione tra il campo di gioco e l’attiguo campo di calcio a 5, era aperta ed aveva consentito a cinque persone non identificate di entrare negli spogliatoi e di aggredire ripetutamente e con particolare violenza il giocatore Fumarola Massimo, capitano del Martina, che rimaneva riverso a terra dolorante e ferito in più parti del corpo. Ne deriva che, facendo momentanea astrazione dalla rissa venutasi a creare tra calciatori perfettamente individuati e adeguatamente puniti.
- Gli episodi innanzi descritti concreterebbero non solo l’ipotesi di responsabilità oggettiva della società ospitante Vigor Liberty San Paolo Bari (ai sensi dell’art. 4 n. 4 del C.G.S.) ma anche la ricorrenza di fatti particolarmente gravi (ex art. 14 n.2 ultima parte) che renderebbero punibile la suddetta società Vigor Liberty San Paolo Bari, non solo con le sanzioni di cui si parlerà più diffusamente oltre, ma anche con la perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore del Martina; provvedimento questo non adottabile attesa la carenza di apposito reclamo sul punto. Né può ritenersi valida la richiesta della Vigor Liberty San Paolo Bari allorché chiede in via subordinata di non ravvisare un profilo di responsabilità a carico della Vigor Liberty San Paolo Bari assegnando “la vittoria della gara in favore di quest’ultima” dal momento che l’inammissibilità di tale richiesta è fondata sulla violazione dell’art.46 n.1 C.G.S. per non aver inviato copia del reclamo alla controparte (pur interessata al risultato della gara).
- Ne deriva che la Corte, pur non condividendo la motivazione del primo Giudice relativa alla ripetizione della gara, non ha potere per riesaminare il su citato provvedimento che va pertanto confermato, limitando pertanto l’esame alle sole sanzioni disciplinari inflitte dal primo Giudice alla Vigor Liberty San Paolo Bari.
- Va considerato che, nonostante la gravità dei fatti occorsi (innanzi descritta) può trovare accoglimento solo parzialmente la tesi difensiva della società reclamante allorché chiede la riduzione della disputa delle giornate a porte chiuse in campo neutro e la revoca dell’ammenda. Poiché dagli atti del procedimento è risultato che le forze dell’ordine presenti, sono riuscite a ristabilire le misure atte a garantire la regolare ripresa della gara, quindi anche con la cooperazione della società ospitante, in applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lettera b C.G.S.
La Corte ritiene più adeguata a carico della Vigor Liberty San Paolo Bari la disputa delle gare per sole tre giornate (sanzione da scontare in campo neutro e a porte chiuse) oltre alla ripetizione della gara in campo neutro e a porte chiuse, il tutto con effetto immediato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara inammissibile l’opposizione proposta dalla Vigor Liberty San Paolo Bari verso il risultato della gara;
- riduce a sole tre giornate la disputa delle gare a porte chiuse in campo neutro revocando gli ulteriori provvedimenti adottati dal Giudice sportivo;
- conferma il provvedimento del primo Giudice di ripetizione della gara a porte chiuse in campo neutro;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.