La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 9 aprile 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Monte Sant’Angelo-Ascoli Satriano del 18/02/2018: reclamo della Asd Ascoli Satriano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammende di € 300,00 + € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 70 in data 15/3/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- ritiene la Corte che il reclamo proposto dall’Asd Ascoli Satriano, non sia fondato e vada pertanto rigettato per i seguenti motivi.
- È principio pacifico nella giurisprudenza sportiva che,in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore,è necessario non solo che l’impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito,neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa eludente la responsabilità.
- Nella specie de qua, pur facendo momentanea astrazione dalla validità ed efficacia della documentazione esibita dalla reclamante a supporto della tesi della ricorrenza della invocata forza maggiore (documentazione dal primo Giudice ritenuta confutabile unitamente alla carenza di certificazione pubblica relativa al sinistro) può affermarsi che la reclamante non abbia fatto tutto quanto era in suo potere per scongiurare l’evento negativo oggetto di esame in questa sede e quindi – pur in presenza di cause indipendenti dalla sua volontà, non è stata in condizione di impedire l’evento.
- Era infatti perfettamente prevedibile la possibilità di un guasto del mezzo di trasporto e che, proprio in virtù di tale prevedibilità, il soggetto agente avrebbe dovuto essere pronto a far fronte al verificarsi di un tale evento che – nel caso di specie – avrebbe potuto concretizzarsi, sia nell’iniziare lo spostamento con un anticipo tale da contenere e superare il possibile evento, sia con il ricorso immediato all’approvvigionamento di un mezzo in sostituzione.
- La Corte ritiene pertanto che il guasto dell’automezzo era prevedibile e che il comportamento per porvi rimedio da parte dell’Asd Ascoli Satriano, era possibile, in quanto rientrante nella normale previsione diligente di chi deve adempiere all’obbligo particolarmente impegnativo e gravoso di presentarsi in tempo per la disputa della gara, pena la perdita della stessa secondo la normativa sportiva vigente. (per un caso simile cfr. Decisione Corte Sportiva di Appello FIGC III sez. C.U. n. 081/CSA del 23.2.2016 pubblicata sul C.U. 097/CSA).
- Non senza evidenziare poi che -come ha rimarcato in prime cure il G.S.- è con certezza provata (per esplicita dichiarazione della stessa reclamante ) la disponibilità di quest’ultima società di schierare in campo i suoi calciatori limitatamente a soli 9 (nove) uomini (trasportati nei due automezzi uno dei quali avariatosi) anziché gli 11 (undici) normalmente previsti. Motivo questo che doveva indurre la reclamante a comportarsi con maggior cautela,diligenza ed avvedutezza ai fini dell’osservanza dei principi di diritto sportivo innanzi illustrati.
PQM
la Corte Sportiva Territoriale Puglia, rigetta il reclamo proposto dall’Asd Ascoli Satriano con atto del 22.3.2018 avverso i provvedimenti disciplinari adottati del G.S. di cui al C.U. n. 70 del 15.3.2018 e dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara Nuova Squinzano-United Mottola del 15/03/2018: reclamo della Asd As Nuova Squinzano 2014 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 75 in data 29/3/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il reclamo proposto dalla società Asd As Nuova Squinzano 2014 risulta infondato in quanto la raccomandata A.R. n. 15296167092-6 (contenente la richiesta di tesseramento dei calciatori De Michele Giuliano e Isidoro Gianmauro) risulta spedita il 19/3/2018 e pervenuta al Comitato Regionale Puglia il 21/3/2018 così come documentata dall’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato;
- rileva altresì la Corte che la ricevuta allegata al ricorso con la dicitura “Accettato per postalizzazione il 14/3/2018” non ha alcun valore dal momento che non risulta sottoscritta e comunque non è il documento pervenuto all’Ufficio Tesseramenti che è quello succitato del 19/3/2018 data in cui il suddetto Ufficio ha ritenuto vincolati i calciatori di cui sopra, i quali hanno invalidamente partecipato alla gara in epigrafe citata non essendo ancora regolarmente tesserati.
P.Q.M.
Delibera
Respingersi il ricorso proposto dalla società Asd As Nuova Squinzano 2014 e per l’effetto, confermarsi il risultato di 0-3 in favore della società Asd United Mottola e addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.
Gara Lorenzo Mariano-Soleto del 18/03/2018: reclamo della Us Lorenzo Mariano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di una gara a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 in data 22/3/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali;
considerato che i fatti addebitati alla società reclamante risultano puniti dal Primo Giudice con la disputa di una gara a porte chiuse e in campo neutro (provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera C Codice di Giustizia Sportiva) a cui può aggiungersi la sola ammenda di € 200,00.
P.Q.M.
Delibera
- Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società Us Lorenzo Mariano;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Gara Lorenzo Mariano Soleto del 18/03/2018: reclamo del calciatore Culieri Matteo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica fino al 30/9/2018 di cui alla del ibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 73 in data 22/3/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il calciatore Culieri Matteo con nota del 9/4/2018 ha dichiarato di non poter intervenire all’udienza odierna per improrogabili impegni di lavoro con delega a rappresentarlo all’avv. Gabriele Presicce regolarmente comparso;
- rilevato che quanto dedotto dal reclamante ha trovato parziale conferma negli atti ufficiali per cui il fatto violento nei confronti di un avversario addebitatogli, può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31/5/2018.
P.Q.M.
Delibera
- Ridursi al 31/5/2018 la squalifica inflitta al calciatore Culieri Matteo;
- non addebitarsi la tassa alla società Us Lorenzo Mariano così come espressamente richiesto, stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara Real Galatone-Virtus Matino dell’11/03/2018: reclamo della Polisportiva Virtus Matino in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 70 in data 15/3/2018 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo innanzi citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che quanto dedotto dal reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali tenuto peraltro conto delle numerose specifiche recidive contestate che non consentono modifica alcuna del provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice che va condiviso e confermato.
P.Q.M.
Delibera
Respingersi il reclamo proposto dalla società Polisportiva Virtus Matino e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.