La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 7 gennaio 2020, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara Manfredonia-United Sly del 08/12/2019: reclamo della Ssd Arl Manfredonia Calcio 1932 in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000 e diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 12/12/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- premesso che i ricorsi, anche se preannunciati, sono gravati della relativa tassa (ex art. 55 Cgs);
rilevato che la società Ssd Arl Manfredonia Calcio 1932 il giorno 20/12/2019 alle ore 22:08:29 ha inviato messaggio di posta elettronica da manfredoniacalcio1932@pec.it a appello.puglialnd@pec.it dichiarando formale rinuncia reclamo Manfredonia Calcio 1932;
PQM
Delibera
- Addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società Ssd Arl Manfredonia Calcio 1932 per rinuncia.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara As Goleador Melendugno-Asd Leverano Calcio del 15/12/2019: reclamo della As Goleador Melendugno in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatore Vigliotti Marco e inibizione dirigente Greco Roberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 19/12/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- letto il supplemento di rapporto reso dal commissario di campo dal quale si evince che il lancio della bottiglia piena di acqua è stato effettuato da un calciatore della società As Goleador Melendugno in quanto alle sue spalle vi erano segnatamente calciatori della società As Goleador Melendugno, mentre non è ricevibile la dichiarazione di responsabilità della signora Piconese Emanuela in quanto dichiarazione di parte resa da tesserato non calciatore;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali ma solo smentita per cui adeguate ai fatti occorsi si appalesano le sanzioni inflitte dal Primo Giudice che vanno condivise e confermate;
PQM
Delibera
- respingersi il reclamo proposto dalla società As Goleador Melendugno e per l’effetto incamerarsi la tassa di € 130,00 versata con bonifico;
- accreditare sullo conto della stessa € 130,00 versati in eccesso.
Gara Asd Ceglie Calcio-Asd Tre Colli del 08/12/2019: reclamo della Asd Ceglie Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del giocatore Motti Diego di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 12/12/2019 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 76 commi 2 e 3 Cgs (mancato invio del preannuncio di reclamo alla controparte e mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
- in caso di mancato deposito nel termine indicato la Commissione Sportiva di Appello Territoriale non è tenuta a pronunciare;
PQM
Delibera
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società Asd Ceglie Calcio e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.