La Corte sportiva d’Appello territoriale, nella riunione del 4 novembre 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara del 13/10/2019 Canosa-Rinascita Rutiglianese: la Corte sportiva di Appello territoriale per la Puglia, in ordine al reclamo proposto dalla Asd Rinascita Rutiglianese, avverso la sanzione della squalifica di quattro gare effettive in danno dei calciatori Vernice Roberto e Gernone Vito Marco, comminata dal Giudice sportivo con delibera pubblicata in data 17.10.2019 sul Comunicato Ufficiale n. 37 del Comitato Regionale Puglia;
FATTO
Con reclamo del 18.10.2019, la A.S.D. Rinascita Rutiglianese proponeva appello avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 17.10.2019 sul Comunicato Ufficiale n. 37 del Comitato Regionale Puglia con la quale era stata comminata la squalifica di quattro gare effettive dei calciatori Vernice Roberto e Gernone Vito Marco con riferimento alla gara Canosa-Asd Rutiglianese del 13.10.2019.
Nel reclamo, la società sosteneva che il calciatore Vernice Roberto, dopo l’espulsione, raggiungeva lo spogliatoio e a fine gara, uscito per aver udito delle grida, si accingeva a separare i facinorosi di entrambe le squadre; quanto a Gernone Vito Marco, la società eccepiva che aveva reagito dopo essere stato colpito alle spalle da un avversario e da un dirigente. In ragione di ciò, si chiedeva la riduzione della squalifica comminata ai calciatori, trattandosi, a dire della reclamante, di condotta gravemente antisportiva ma non violenta.
All’udienza del 04.11.2019 veniva sentito il rappresentante della Asd Rinascita Rutiglianese, il quale si riportava al contenuto del reclamo, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Al termine dell’udienza, la Corte sportiva d’Appello territoriale Puglia si riservava per decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che, dopo aver esaminato gli atti ufficiali, letto il reclamo e sentite le argomentazioni difensive della Asd Rinascita Rutiglianese, risultano adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado, non meritevoli di alcuna modifica ma solo di conferma. Infatti, quanto al calciatore Gernone Vito Marco, la descrizione degli eventi fatta dal direttore di gara ha trovato conferma nelle argomentazioni difensive della società reclamante e, poiché trattasi di condotte indiscutibilmente violente, per altro perpetrate in danno di due soggetti (un dirigente ed un calciatore della squadra avversaria), devono essere sanzionate con la squalifica non inferiore a quattro giornate di gara, ex art 9, lettera e) del Cgs; il Giudice sportivo, pur trattandosi di condotta violenta posta in essere in danno di ben due persone, ha contenuto correttamente la squalifica nel minimo edittale perché ha tenuto conto del fatto che il calciatore Gernone Vito Marco reagiva dopo essere stato a sua volta aggredito.
In ordine al calciatore Vernice Roberto, la sanzione della squalifica di quattro giornate si appalesa più che congrua considerando che trattasi della somma delle conseguenze derivanti dall’espulsione diretta sul campo, per aver colpito con un calcio sul ginocchio un avversario a terra (dinamica non contestata), e per colpito con calci alcuni tesserati della squadra avversaria a fine gara; la diversa dinamica esposta dalla reclamante su quest’ultimo episodio per altro non è stata provata né ha trovato conforto negli atti ufficiali.
P.Q.M.
la Corte sportiva di Appello territoriale la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale, nei termini di sinteticità e celerità previsti dall’art. 51 Cgs vigente, così provvede:
- respinge il reclamo con conseguente addebito della tassa sul conto della reclamante.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara del 13/10/2019 San Pietro Vernotico-Soccer Dream Parabita: la Corte sportiva di Appello territoriale per la Puglia, in ordine al ricorso proposto dalla società Asd San Pietro Vernotico, avverso l’ammenda di € 250,00, comminata dal Giudice sportivo con delibera pubblicata in data 17.10.2019 sul Comunicato Ufficiale n. 37 del comitato regionale Puglia, in esito all’udienza del 04.11..2019, verificato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all’art. 76 commi 2 e 3 CGS (mancato invio del preannuncio del reclamo e copia alla controparte, nonché invio del reclamo oltre i termini prescritti);
PROVVEDE
- in applicazione dell’art. 76, la Commissione Sportiva di Appello Territoriale Puglia non è tenuta a pronunciare e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.